L'essere titolare di una promessa d'acquisto non legittima a poter locare l'immobile oggetto di promessa! Per potere locare legittimamente un immobile occorre essere titolari di un diritto reale, come la proprietà o l'usufrutto, tuttalpiù potrà sublocare un conduttore ove sia espressamente prevista detta possibilità contrattualmente, ma non locare.
Ciò premesso, acclarato che il piastrellista non aveva alcun diritto per affittare, si pone la questione del fallimento e della figura del Curatore il quale nei confronti del piastellista non dovrà azionare neppure la c.d. "revocatoria fallimentare" in quanto quest'ultimo è titolare di un obbligazione e non del diritto di proprietà sul bene promesso.
Conseguentemente al piastrellista rimane un diritto di credito con il quale potrà insinuarsi al passivo fallimentare come creditore chirografaro (neppure privilegiato) e se il Curatore, ben opera nell'interesse della massa decreditori, dovrà liberare l'immobile in quanto occupato senza valido titolo, potrà richiedere la restituzione dei canoni indebitamente percepiti dal piastrellista e così anche il conduttore in buona fede potrà chiedere i danni al pistrellista in quanto non legittimato a locargli l'immobile.
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X Castro: è necessario che tale disponibilità abbia avuto genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione ed il godimento, con la conseguenza che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto della cosa stessa» (Cass. 11 novembre 1994, n. 9491
Il fatto che l'immobile sia stato posto all'asta dimostra ulteriormente che il piastrellista non poteva garantire al conduttore lo stabile godimento dell'immobile. E comunque la promessa di vendita è finalizzata al trasferimento della proprietà che nel nostro caso non si è mai realizzato; obbligazione questa estranea al godimento anticipato dell'immobile.