uva

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La chiamo una norma utile per far emergere il "nero" e favorire le persone anziane che, non essendo più in grado di occuparsene, danno in comodato le loro seconde case a figli e nipoti. I quali come comodatari possono gestire personalmente anche l'aspetto fiscale degli affitti brevi.

Mi incuriosisce la riforma che dovrebbe portare ad una "stretta" sugli affitti brevi, come spiegato in questo articolo:


Riuscirà il Governo a trovare un equilibrio tra le aspettative dei proprietari immobiliari, di Federalberghi, di Aigab e dei Sindaci?

Il "modello New York" può essere la soluzione?
 

edo.edo

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La chiamo una norma utile per far emergere il "nero" e favorire le persone anziane che, non essendo più in grado di occuparsene, danno in comodato le loro seconde case a figli e nipoti. I quali come comodatari possono gestire personalmente anche l'aspetto fiscale degli affitti brevi.

Mi incuriosisce la riforma che dovrebbe portare ad una "stretta" sugli affitti brevi, come spiegato in questo articolo:


Riuscirà il Governo a trovare un equilibrio tra le aspettative dei proprietari immobiliari, di Federalberghi, di Aigab e dei Sindaci?

Il "modello New York" può essere la soluzione?
grazie per le utilissime risposte
 

basty

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uva

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pare che tu non abbia letto interamente la mia risposta sull'utilità della norma in questione.

O forse non hai esperienza pratica degli affitti brevi.

O forse non conosci proprietari di seconde case che le destinano legittimamente a quell'uso tramite loro comodatari di fiducia.
Essendo soddisfatti di quella norma non la percepiscono come una "capriola" e non si accaniscono contro l'Agenzia delle Entrate, la burocrazia, ecc, ecc, ecc,
 

basty

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Proprietario Casa
pare che tu non abbia letto interamente la mia risposta sull'utilità della norma in questione.

O forse non hai esperienza pratica degli affitti brevi.

O forse non conosci proprietari di seconde case che le destinano legittimamente a quell'uso tramite loro comodatari di fiducia.
Essendo soddisfatti di quella norma non la percepiscono come una "capriola" e non si accaniscono contro l'Agenzia delle Entrate, la burocrazia, ecc, ecc, ecc,
Mi verrebbe da risponderti: abbassa la cresta,.... ma lasciamo perdere.

nessuno mette in discussione l'utilità della norma per alcune persone: così come è altrettanto evidente che la ragione ed utilità prima della nuova regola è quella di poter far emergere il nero.

Resta però il fatto che contraddice la regola generale, dove è solo il proprietario a poter dichiarare come redditi da fabbricati le locazione.
I sublocatori ecc devono dichiararli come redditi diversi.
Io ho solo rilevato questo.


Io non mi accanisco contro la Agenzia delle Entrate o qualunque altra PA: ma non mi piace mettermi a 90° a priori ed a prescindere: e le storture, o le inadempienze ingiustificate le stigmatizzo.
In tutti gli uffici ci sono bravi impiegati, capaci, preparati e disponibili, e persone che farebbero male anche il lavoro di andare a zappare: ti stupisce?
 

Clematide

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A mio modesto parere la norma in questione (estensione della cedolare secca ai redditi diversi che in origine ne erano totalmente estranei) è dettata non tanto dal buon cuore dello Stato che, mosso a compassione, interviene per favorire gli anziani che concedono in comodato le loro seconde case a figli e nipoti, quanto per banali motivi di ordine pratico.

Posto che fino al 2017 la soggettività d’imposta rimaneva al comodante, anche se ad incassare era il comodatario, come poteva il portale operare la ritenuta del 21% non conoscendo il proprietario-comodante dell’immobile, avendo contatti solo con il titolare dell’account, vale a dire con il comodatario che pubblica l’annuncio?

E’ verosimile che il legislatore abbia deciso che in tutti i casi di locazione breve posta in essere da comodatari, questi ultimi sono i soggetti passivi della stessa (il comodante dichiara, invece, il reddito fondiario, vale a dire la sola rendita catastale), e il relativo reddito viene qualificato come reddito diverso, in totale equiparazione con quanto accade con le sublocazioni, con spese deducibili se il canone non viene cedolarizzato, a differenza del reddito fondiario ove le spese analitiche nel rigo RB1 del mod “Redditi” non sono scaricabili (non esiste una colonna “Spese” come nel rigo RL10).

Resta invece fermo che tale equiparazione non opera in presenza di locazioni lunghe stipulate dal comodatario (e da sublocazioni lunghe), in relazioni alle quali restano in vigore le “vecchie” regole: incassa il comodatario, ma dichiara il comodante.
 

uva

Membro Storico
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Resta invece fermo che tale equiparazione non opera in presenza di locazioni lunghe stipulate dal comodatario...incassa il comodatario, ma dichiara il comodante.
Corretto.

Invece trovo più logico ed equo che il reddito venga tassato in capo al soggetto che incassa il canone.
Quindi dichiara il comodatario e paga le relative imposte, come avviene per gli affitti brevi.

Idem per i contratti stipulati da un solo comproprietario dell'immobile.
Secondo la "vecchia regola" tuttora vigente, il reddito da locazione deve essere dichiarato e sottoposto a tassazione da tutti i comproprietari (in proporzione alle rispettive quote di comproprietà). Anche se nel contratto ne compare uno solo come locatore e solo lui/lei incassa il canone.
Però, come aveva scritto @Nemesis in un thread sull'argomento, recente giurisprudenza ha stabilito il superamento dell’automatismo della tassazione dei redditi da locazione di un immobile in comproprietà in base alla percentuale di possesso e a prescindere dall'effettiva percezione del reddito.
 

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