Dispositivo dell'art. 2812 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI → Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906) → Capo IV - Delle ipoteche → Sezione I - Disposizioni generali
Le servitù [1027] di cui sia stata trascritta [2643 n. 4] la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca [2827] non sono opponibili al creditore ipotecario, [2644] il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [978], di uso [1021] e di abitazione [1022].
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo [586; c.p.c. 555 ss.] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [952] o il diritto d'enfiteusi [957] sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [2858] (1).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti [1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 555] e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [1605, 2919, 2924].
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente (2).
Note
(1) La norma intende fornire una soluzione al problema che si creerebbe per il creditore ipotecario nell'ipotesi in cui il bene ipotecato fosse gravato da servitù o da altri diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso e abitazione.
Si dispone, infatti, che i diritti reali che gravano sulla cosa ipotecata sono inopponibili al creditore, se sono stati trascritti dopo l'iscrizione dell'ipoteca, sicché il creditore ipotecario può far espropriare il fondo come libero. Al contrario in caso di costituzioni anteriori all'iscrizione ipotecaria, i diritti reali saranno opponibili al creditore [v. 2814], per cui l'ipoteca graverà sulla nuda proprietà [v. 2814].
(2) Gli ultimi due commi della norma attengono alla opponibilità, al creditore ipotecario, delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e fitti non scaduti provenienti dalla locazione del bene ipotecato.
La disciplina è volta a tutelare l'integrità del valore della garanzia ipotecaria.
Sono opponibili al creditore ipotecario: 1) le cessioni e le liberazioni ultratriennali trascritte anteriormente all'iscrizione dell'ipoteca; 2) le cessioni e le liberazioni ultratriennali non trascritte o non trascrivibili (perché inferiori al triennio) -- quando hanno data anteriore al pignoramento -- per un termine non superiore ad un anno dalla data del pignoramento; 3) le cessioni e le liberazioni trascritte posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, per un termine non superiore ad un anno dalla data del pignoramento.
saluti
jerry48