J

JERRY48

Ospite
e io cosa ho detto???? caro maidealista e jerry:daccordo:

Ed io cosa ho scritto?
Forse che ipoteca e pignoramento sono la stessa cosa?
saluti
jerry48

scusa ma adesso ti sei reso conto che la tua risposta era sballata oppure no?

Ma scusa io scrivo in ostrogotto o in italiano.
Cosa ho risposto nel mio primo post?
Si' (sottinteso che poteva fare contratto d'affitto).
E sfratto immediato al pignoramento, se il creditore vuole l'immobile libero, con richiesta e consenso del giudice.
saluti
jerry48

E tu invece di sindacare magari una risposta inesatta, non dai il tuo contributo rispondendo adeguatamente all'OP, osservando il compito di questo forum, e metti faccine e quant'altro: ti sei reso conto della tua risposta sballata
Ma da che pulpito stai parlando?
 

erwan

Membro Assiduo
Ed io cosa ho scritto?
non te lo ricordi nemmeno più? andiamo bene...

la domanda era:
"se l'equitalia procedera' al prelievo dell'appartamento stesso , io saro' costretto a lasciarlo ?"

la tua risposta è stata:
"Sì e sfratto immediato al pignoramento."

il che come abbiamo visto non è esatto.

Ma scusa io scrivo in ostrogotto
decisamente sì: "ostrogotto"! :D

tu invece di sindacare magari una risposta inesatta, non dai il tuo contributo rispondendo adeguatamente all'OP,
ti ho messo un punto di domanda perché non ero sicuro di aver capito cosa intendessi; i chiarimenti sono arrivati dopo...
il mio contributo non è stato più necessario dal momento che maidealista ha già detto correttamente tutto quello che c'era da dire.

Ma da che pulpito stai parlando?
dal pulpito di chi ha letto con attenzione l'intervento maidealista: ma forse tu l'hai saltato a pié pari...
 
J

JERRY48

Ospite
Dispositivo dell'art. 2812 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI → Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale (Artt. 2740-2906) → Capo IV - Delle ipoteche → Sezione I - Disposizioni generali

Le servitù [1027] di cui sia stata trascritta [2643 n. 4] la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca [2827] non sono opponibili al creditore ipotecario, [2644] il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto [978], di uso [1021] e di abitazione [1022].
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo [586; c.p.c. 555 ss.] e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie [952] o il diritto d'enfiteusi [957] sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti [2858] (1).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti [1605], che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento [c.p.c. 555] e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento [1605, 2919, 2924].
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente (2).
Note

(1) La norma intende fornire una soluzione al problema che si creerebbe per il creditore ipotecario nell'ipotesi in cui il bene ipotecato fosse gravato da servitù o da altri diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso e abitazione.
Si dispone, infatti, che i diritti reali che gravano sulla cosa ipotecata sono inopponibili al creditore, se sono stati trascritti dopo l'iscrizione dell'ipoteca, sicché il creditore ipotecario può far espropriare il fondo come libero. Al contrario in caso di costituzioni anteriori all'iscrizione ipotecaria, i diritti reali saranno opponibili al creditore [v. 2814], per cui l'ipoteca graverà sulla nuda proprietà [v. 2814].
(2) Gli ultimi due commi della norma attengono alla opponibilità, al creditore ipotecario, delle cessioni e delle liberazioni di pigioni e fitti non scaduti provenienti dalla locazione del bene ipotecato.
La disciplina è volta a tutelare l'integrità del valore della garanzia ipotecaria.
Sono opponibili al creditore ipotecario: 1) le cessioni e le liberazioni ultratriennali trascritte anteriormente all'iscrizione dell'ipoteca; 2) le cessioni e le liberazioni ultratriennali non trascritte o non trascrivibili (perché inferiori al triennio) -- quando hanno data anteriore al pignoramento -- per un termine non superiore ad un anno dalla data del pignoramento; 3) le cessioni e le liberazioni trascritte posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, per un termine non superiore ad un anno dalla data del pignoramento.
saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
mi spiace ma hai bagliato citazione! :-o
tutto il pregevolissimo intervento, con tanta fatica per aggiungere grassetti qua e là, non c'entra nulla con quanto qui in discussione.

il giusto riferimento normativo è già stato indicato da maidealista, e non serve aggiungere altro.
 

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