Non vige alcun obbligo che imponga al locatore di convivere con gli inquilini in una locazione transitoria, tranne che a Torino: se risiedi all’interno dell’immobile locato, dovrai, comunque, riservare una camera per te che inciderà non poco sul ritorno economico in quel territorio (vedo che scrivi da un Comune, Modena, ove non sono stipulabili contratti transitori brevi a canone libero) ove i canoni concordati mensili delle camere (che devono essere asseverati dai sindacati dei proprietari e degli inquilini) sono davvero troppo bassi per essere accettabili, soprattutto in assenza di bagno ad uso esclusivo.
Ben più profittevole appare affittare le camere o l’intero immobile a canone libero a turisti bassospendenti che non possono permettersi un albergo in città. Ma per farlo dovrai conoscere il gioco e il terreno di gioco che, nel tuo caso, vuol dire ad esempio utilizzare la forma di gestione più agile: inserire l’immobile nella selva degli “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico”, alla cui base c’è un contratto di locazione per finalità turistiche (da 1 giorno a sei mesi in Emilia-Romagna), regolato dal codice civile e non dalla legge 431 del 1998, e adeguarti alle numerose normative della Regione e dello Stato che li coinvolgono.
In ogni caso, sia che ti butti su un transitorio (un turistico assorbirebbe troppo del tuo tempo) sia che ti dedichi ad un turistico, versando più gocce di sudore e più avanti e indietro non puoi impedire al conduttore di ospitare occasionalmente o meno terzi (l’eventuale clausola contrattuale sarebbe nulla): una cosa è vietare a contratto la sublocazione o il comodato, altro è spezzare le relazioni sociali e affettive del conduttore.
Se stipulerai due contratti distinti per ogni singola camera, ogni conduttore potrà ospitare nella sua camera chi vuole, senza soggiacere all’assenso dell’altro conduttore. Diverso il caso di un unico contratto in solido cointestato a due conduttori, avente ad oggetto l’intera unità abitativa: in questo caso tutte le decisioni (compresa quella di ospitare terzi) devono essere assunte secondo le regole della comunione (se i conduttori sono due, all’unanimità) dall’intera parte conduttrice.
Se uno dei due inquilini dovesse ospitare terzi in contrasto con la volontà dell’altro, quest’ultimo può intimare diffida nei confronti del coinquilino, e, in difetto, sporgere denuncia di violazione di domicilio nei confronti di una persona estranea al rapporto, ma tale azione appare comprensibile solo in una locazione di lunga durata, non in un negozio destinato ad esaurirsi in pochi giorni o settimane.