Non basta che il locatore sia una persona fisica: la cedolare secca
non si applica alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Questa è la risposta forse giuridicamente corretta, ma che cozza col buonsenso e con la sintassi italiana del DL. Mi rendo conto che contestare una tua affermazione, che poi è quella ufficialmente assunta da Agenzia delle Entrate, è una gara persa in partenza, ma proviamo a leggerla questa benedetta norma.
Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 -
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puo' essere assoggettato,
in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo
..................................
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa, o di arti e professioni.................
Visto che il soggetto di tale DL è senza ombra di dubbio il locatore, come si evince al comma 1 e 2 del DL, per quale recondito motivo la condizione espressa al comma 6 si viene ad applicare anche al conduttore, il quale non è il soggetto deputato a decidere quale tassazione il locatore intenda adottare?
Ora mi pare alquanto arbitrario, che in presenza di
un locatore privato, che loca
non nell'esercizio di impresa (che non ha) ma ad una società che adibirà i locali ad uso abitativo di un dipendente, sia escluso dalla CS.
In fondo, a parte l'aspetto umanitario, è la medesima situazione concessa alle onlus.
Di questo parere, favorevole al locatore, si sono espresse le CP di Reggio Emilia e Milano, condannando la Agenzia delle Entrate: qualche funzionario della stessa ha poi risposto, dicendo che fin che non ci sono 10 sentenze contrarie la Agenzia delle Entrate non cambierà atteggiamento. (bontà sua).