Gianco

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Personalmente mi sono capitati due casi di clienti debitori irraggiungibili: uno residente in Germania, per il quale mi sono recato nel suo comune di nascita e dietro richiesta in carta semplice, motivata da necessità di notificargli un'ingiunzione, mi è stato rilasciato il certificato in esenzione di bollo; l'altro, per ottenere il certificato di residenza richiesto al comune medesimo, mi ha fatto fare la richiesta in bollo, ovviamente motivata.
 

uva

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dietro richiesta in carta semplice, motivata da necessità di notificargli un'ingiunzione,
Infatti questo è un motivo che permette al richiedente di avere l'informazione.

Se un avvocato chiede all'Anagrafe l'indirizzo di un soggetto a cui deve notificare un atto, ottiene l'informazione.
Se lo chiede un privato cittadino che vuole semplicemente sapere l'indirizzo del suo debitore ma non ha documentazione legalmente valida, l'Anagrafe non glielo dice per non violare la privacy.

Il privato cittadino può rivolgersi ad un'agenzia investigativa che, essendo autorizzata dalla questura, trova tutte le informazioni utili per rintracciare il debitore, il suo posto di lavoro, i c/ bancari, i beni aggredibili. Ovviamente questo servizio ha un costo.
 

Nemesis

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Se un avvocato chiede all'Anagrafe l'indirizzo di un soggetto a cui deve notificare un atto, ottiene l'informazione.
L'avvocato, come qualsiasi altra persona, può ottenere solo certificazioni. L'Ufficiale di anagrafe non deve fornire informazioni orali, nemmeno all'avvocato.
Le certificazioni, fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione. Il richiedente non deve dimostrare di avere un interesse personale e concreto.
Ma deve assolvere, fin dall'origine, l'imposta di bollo, oltre ai diritti di segreteria.
Salvo esista una norma esentativa per il particolare uso richiesto.
L'esenzione per "uso notifica" non è prevista.
 
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uva

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Le certificazioni, fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione. Il richiedente non deve dimostrare di avere un interesse personale e concreto.
Non è chiaro cosa siano i "divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge".

Nel mio caso: sono andata all'Anagrafe a chiedere dove si fosse trasferito un mio ex inquilino.
Lo sportello informazioni mi ha fatto compilare un modulo con i dati miei, quelli dell'ex inquilino, e motivo della richiesta (ho scritto "recupero credito"). Questo modulo deve essere sempre compilato da chi chiede certificati relativi a terze persone.
Il secondo sportellista mi ha risposto che non forniscono queste informazioni per motivi di privacy.
Ho insistito e gli ho mostrato lo sfratto per morosità convalidato dal giudice, ribadendo che dovevo inviare una raccomandata all'ex inquilino per recuperare il mio credito. Avrei pagato il bollo e quanto dovuto per il certificato di residenza del tizio, o per avere comunque l'informazione.
Lo sportellista mi ha solo detto che il tizio si era cancellato dall'Anagrafe di Torino ed era migrato ad un altro Comune. Di più non avrei potuto sapere.

Chi ha sbagliato: io nel non insistere abbastanza, o lo sportellista nel trincerarsi dietro la privacy?
Oppure è un caso che rientra nei "divieti di comunicazione dati"?
O forse è cambiata la legge recentemente, dato che la mia esperienza risale a circa 4 anni fa?
 

Nemesis

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Chi ha sbagliato: io nel non insistere abbastanza, o lo sportellista nel trincerarsi dietro la privacy?
Avevi diritto al rilascio di un certificato.
L'art. 33 del regolamento anagrafico (approvato con D.P.R. n. 223/1989) recita:
Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
Questo è il testo che risulta dopo le modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D.P.R. n. 126/2015, il cui art. 3, comma 2 recita:
Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Pertanto, fino al subentro dell'ANPR, il comune "non transitato" applica l'art. 33 del regolamento anagrafico previgente al 15/8/2015, e cioè:
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35 (*), può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
[omissis].

(*) che sono le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio.

Non vedo (né per allora, né per ora) elementi ostativi al rilascio di un certificato riportante i dati relativi all'emigrazione. Tanto più in presenza di una motivata richiesta, proveniente da persona titolare di un rilevante interesse giuridico (ex art. 100 c.p.c.), cioé tale da poter esser fatto valere, all'occorrenza, in giudizio.
 
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