Prima dell'entrata in vigore della legge 14/2009
l'aggiornamento annuale dei canoni dei contratti
di locazione ad uso commerciale era limitato alla
misura massima del 75% dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati1.
Dal 1 marzo del 2009, invece, è possibile un
adeguamento fino al 100% del suddetto indice;
condizione posta per tale maggior adeguamento
è che il contratto abbia una durata superiore a
quella minima di legge, ovvero 6 o 9 anni.(alberghi).
La stessa percentuale di aggiornamento del 100%
è utilizzabile anche nei contratti delle locazioni
residenziali, per effetto di un intervento legislativo
meno recente, la legge 431/1998, che ha abrogato
l'art. 24 della legge 392/19783.
Nei "Contratti Liberi" tale adeguamento è legittimo solo se indicato nel contratto- 100%
Nei "Contratti Concordati" l’ISTAT deve essere sempre calcolata al 75% dell’inflazione
Nei "Contratti Transitori", e quindi anche nei contratti per studenti, l'adeguamento dell'
ISTAT non si applica