Capannoni, uffici e negozi
ora scoprono la flessibilitàNelle locazioni ad uso diverso dall'abitativo (articoli 27 e seguenti, legge 392/78) l'aggiornamento del canone è disciplinato dall'articolo 32, legge 392/78. Originariamente, l'aggiornamento Istat aveva cadenza biennale e solo a seguito di quanto disposto dal comma 9-sexies dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118 – che ha modificato l'articolo 32 – le parti possono convenire l'aggiornamento annuale del canone, su richiesta del locatore.
Prima delle modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2009, numero 14, le variazioni in aumento non potevano però superare il 75% di quelle accertate dall'Istat, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La nullità delle clausole che stabiliscono, nel corso del rapporto, aumenti in misura diversa da quella stabilita dall'articolo 32 – nullità sanzionata dall'articolo 79 della legge 392/1978 – non determina però la invalidità dell'intero contratto, operando al riguardo la eterointegrazione del contratto, a norma degli articoli 1419 e 1339, Codice civile, con la conseguenza che alla clausola contrattuale è sostituito automaticamente il congegno di aggiornamento previsto dall'articolo 32. Non è peraltro sufficiente, per la nullità della clausola, che quest'ultima attribuisca un qualche vantaggio al locatore; ma è necessario che essa gli attribuisca un vantaggio in contrasto con le disposizioni imperative della legge 392/1978 (Cassazione 5 luglio 1993, n. 7317).
La nuova formulazione dell'articolo 32, legge 392/78 – come ora modificato dalla legge 14/2009 – dispone come segue: «Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira (ora euro, ndr). Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale e a quelli in corso all'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo».
La durata alza l'importo
La modifica – entrata in vigore il 1° marzo 2009 – sembra aver introdotto due importanti novità: e è possibile stabilire una percentuale superiore al 75% di aggiornamento del canone, ove le parti stabiliscano una durata superiore a quella minima di legge; r l'intero aggiornamento del canone può essere applicato anche ai contratti in corso.