pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
buona sera a tutti, mi chiedevo se nella stesura di un contratto di locazione posso adeguare l'aumento ISTAT , anzichè al 75% mettendo il 100 % e cosi pure per un affitto commerciale .
Si incorre in una norma vessatoria oppure è regolare ? grazie 1000.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Prima del 31 dicembre 1998 – data di entrata in vigore della legge 431/98 – vigeva, nelle locazioni abitative, l’articolo 24 legge 392/78, per il quale, a partire dal secondo anno di locazione, il canone poteva essere aggiornato annualmente del 75% dell’indice Istat. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 24, legge 392/78 – a opera dell’articolo 14, comma 4, legge 431/98 – nelle locazioni abitative cosiddette libere — stipulate a norma dell’articolo 2, comma 1, legge 431/98 (durata 4 anni + 4) — le parti possono definire liberamente la percentuale di aggiornamento del canone e, dunque, anche il 100% della variazione Istat.
ADEGUAMENTO ISTAT LIBERO NEI CONTRATTI «4 PIÙ 4»
+
Per le locazioni commerciali, dalla L. 392/78 :
32. Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Personalmente avevo l'informazione che tale adeguamento al 100% potesse essere pattuito solo in presenza di contratti di durata superiore al minimo (4+4 abitativo e 6+6 commerciale) conseguentemente abbiamo stipulato contratti commerciali che per il primo periodo prevedevano una durata di 7anni ... qualcuno mi puo' confermare tale particolare ? ? :)
cordiali saluti
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
in parole povere, contratti ( 4+4 ) istat dal 75% al 100 % - contratti commerciali solo il 75% !!!!!! é così vero? perchè togli, abroga, riferisci, è la solita giungla ......... buona giornata a tutti
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
no, se siete d'accordo qualsiasi contratto di locazione sia commerciale che abitativo si può applicare l'ISTAT dal secondo anno al 100%
 

pellizzoni giuseppe

Membro Attivo
Proprietario Casa
gentile Adimecasa, tutto è possibile e la penna può scrivere di tutto ,ma se c'è una norma specifica noi professionisti DObbiamo applicarla. O questa norma non è vessatoria e quindi tutto è possibile o per non avere ploblemi futuri è meglio applicare quello che oggi è previsto . O NO !
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
la locazione se non è con contratti convenzionati e libera di applicare o meno l'stat al 100% sempre che sia stata scritta nel contratto e accettata da entrambi gli interlocutori, e grazie per il gentile, meno grazie per la risposta, che mi sembra un po sibillina ciao:daccordo:
 

Marco Costa

Membro dello Staff
LOCAZIONI NON ABITATIVE DI DURATA SUPERIORE A 6 ANNI - LIBERO L’AGGIORNAMENTO DEL CANONE



L’articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27/2/2009 del DL 207/2008 (cd. Milleproroghe) ha, in parte, modificato la disciplina prevista dall’art.32 della Legge 392/1978 per quanto riguarda l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo.

Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’articolo 32 della Legge 392/1978 (la prima risale al DL 12/1985) si presta per alcuni punti a dubbi interpretativi sui quali occorrerà fare chiarezza.

Ciò premesso, si riassumono brevemente le novità della nuova disciplina:

- Per i nuovi contratti di locazione ad uso non abitativo in cui venga pattuita una durata superiore al minimo di legge (ossia 6 anni per immobili industriali, commerciali e artigianali o di interesse turistico o adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo e 9 anni per immobile adibito ad attività alberghiere) la variazione in aumento del canone è ora liberamente determinabile dalle parti nel senso che essa potrà essere anche superiore al previgente limite del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (quindi anche 100%) stabilita dall’Istat. L’entità dell’aggiornamento dovrà comunque sempre essere indicata nel contratto.

Il nuovo meccanismo di calcolo si potrà applicare anche ai contratti attualmente in corso sempre laddove sia prevista una durata superiore a quella minima di legge.

- Per i contratti di locazione ad uso non abitativo per i quali la durata è stata pattuita in misura corrispondente a quella minima di legge (ex art. 27 L. 392/78 e cioè 6 o 9 anni a seconda della destinazione dell’immobile) resta in vigore il limite del 75% delle variazioni accertate dall’Istat e riferite all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso l’aggiornamento dovrà essere espressamente previsto nel contratto.



Si riporta il testo dell’articolo 32 Lege 392/1978 come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 207/2008:



Legge 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani



Art. 32. Aggiornamento del canone

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al 2° comma del presente articolo.

saluti marco
 

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