mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, il mio condominio si affaccia internamente in un grande cortile insieme ad altri 10 palazzi circa.
Ci si trova da una parte la sede circoscrizionale dell'AMA, dei box di privati e delle porte piu' o meno abusive che fanno accedere ai palazzi o in alcuni appartamenti.
Lo scorso anno, visto l'abuso di alcuni condomini di questo spazio, i proprietari dei box hanno formato un loro condominio e chiuso con un cancelletto pedonale ed una sbarra lo spazio. Naturalmente c'e' stata la rivolta dei condomini che affacciano ed usano quella parte di cortile e loro hanno offerto di dare la chiave per l'accesso pedonale a tutti. Specifico che dai documenti non si capisce a chi appartiene quello spazio ma alcuni condomini del mio palazzo hanno deciso di fare causa.
Io mi sono completamente astenuta da qualunque azione legale, e ad ogni riunione (almeno 3) l'ho fatto verbalizzare con tanto di lettere in allegato.
La vicenda si e' conclusa in sede di mediazione con l'acquisizione della chiave pedonale (quindi senza vincitori ne' vinti) ed oggi l'amministratore addebita a tutti le spese legali. Considerate che su 16 condomini solo in 5 hanno fatto questa crociata mentre gli altri si sono astenuti ma non l'hanno fatto verbalizzare tranne me ed un'altra condomina. Vi sembra giusto che noi 2 dobbiamo partecipare a queste spese? Grazie Monica
 
U

User_29045

Ospite
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni:

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministrazione o le liti attivi e passive relative a mantenere che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni prevista dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.

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Come vedi, in seconda convocazione era sufficiente 1/3 e non il 50% + 1.
 
U

User_29045

Ospite
Voglio dire dire che molto probabilmente ti sei trovata dentro pur essendoti astenuta, perché in seconda convocazione contava il 33,(3) % e non il 50% + 1.

Tutto ciò che puoi fare è chiedere un dettagliato resoconto di come sono state raggiunte le maggioranze per decidere di mettere in mezzo un MEDIATORE, e dunque di pagarne la prestazione.
 

mega

Membro Attivo
Proprietario Casa
grazie per il chiarimento, ma io non discuto il fatto che fosse legale il n. dei partecipanti per decidere quanto il fatto che non c'e' stata ne' causa ne vittoria ma una semplice mediazione con accordo.
Mi risulta che sarei stata coinvolta nel pagamento delle spese legali solo in caso di vittoria o sbaglio?
 
U

User_29045

Ospite
Mi risulta che sarei stata coinvolta nel pagamento delle spese legali solo in caso di vittoria o sbaglio?

Secondo me, quanto affermi non è corretto. Una volta che in seconda convocazione il famoso "terzo" dei condomini decide di andare in causa, ESPONE TUTTO IL CONDOMINIO al pagamento delle spese legali, SIA IN CASO DI VITTORIA che in CASO DI PERDITA DELLA CAUSA.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Se ti sei astenuta, facendo verbalizzare la tua astensione, nulla devi al condominio. Le spese vanno ripartite tra chi ha aderito alla causa
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Dal codice civile:
«Art. 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.»

È ovvio che se hai presenziato l'assemblea e hai fatto mettere a verbale il tuo dissenso, non è necessaria la notifica all'amministratore, in quanto è già avvenuta.

Ovviamente l’esonero riguarda solo le spese processuali e non si estende al merito della domanda. Dunque, chi si tira indietro dalla causa, subisce l’effetto della lite senza sopportare le spese giudiziarie.
 

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