Trasmetto un mio articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia ":
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE : VENDITA A CORPO , VENDITA A MISURA, VENDITA A CORPO E MISURA
In materia di compravendita immobiliare riveste particolare rilevanza la differenza fra “una vendita a corpo (art.1538 cod.civ. )” ed “una vendita a misura (art.1537 cod.civ. ).”
Si ha “vendita a corpo” quando il prezzo è stato dalle parti determinato in relazione all'immobile nella sua globalità senza alcun riferimento a specifici aspetti dimensionali (superficie, cubatura ). Si ha invece “vendita a misura” quando nel contratto viene indicata la misura dell'immobile ed il prezzo viene determinato in relazione all'unità adottata (esempio 1500 euro ogni metro cubo, 2000 euro al metro quadrato, etc.). In questo ultimo caso la volontà delle parti è quella di far derivare la determinazione del corrispettivo dalla moltiplicazione del prezzo unitario stabilito per il numero delle unità di misura di riferimento (es.: Tizio vende a Caio un terreno edificatorio, un fabbricato, un appartamento di 1000 metri quadrati a tot al metro ).
Le conseguenze della qualificazione della vendita a corpo od a misura variano nell'ipotesi in cui la consistenza dell'immobile si riveli “a posteriori “ diversa da quella indicata negli atti .
Qualora infatti la vendita fosse stata fatta “ a misura " il compratore ha diritto ad una riduzione (del prezzo), se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto" (art.1537 cod.civ.).
Se invece la vendita è stata fatta a corpo la regola generale prevede "non si fa luogo a diminuzione o a supplemento del prezzo”. Ma questa condizione soffre di una eccezione nell’ipotesi che siano stati seppure indirettamente richiamati i limiti dimensionali ( si pensi ad una allegata planimetria esattamente quotata ) ; altrimenti la locuzione contenuta nell’articolo 1538 “sebbene questa sia stata indicata “ risulterebbe inattuabile. In quest’ultimo caso pertanto se la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto" và rimesso in discussione il prezzo indicato
Pertanto, salvo per la vendita a corpo priva di qualsiasi riferimento dimensionale , le norme civilistiche richiamate attribuiscono al compratore un diritto di recesso nella eventualità in cui egli sia tenuto a corrispondere un supplemento di prezzo al venditore; se invece la misura effettiva rispetto a quella dichiarata risultasse inferiore al ventesimo il compratore avrebbe diritto ad una riduzione . Ai sensi dell'art. 1539 cod.civ. nell'ipotesi in cui l'acquirente eserciti il diritto di recedere, il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo .
I diritti afferenti al supplemento, alla restituzione, al recesso sono assoggettati a termine prescrizionale breve annuale ex art. 1541 cod.civ. .
Ennio Alessandro Rossi
Codice Civile : Inquadramento normativo
Art. 1537. Vendita a misura. .1comma) :Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. 2comma) :Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
Art. 1538. Vendita a corpo. 1.comma) Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura , sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.2comma) .Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539. Recesso dal contratto. .Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto
.Art. 1540. Vendita cumulativa di più immobili. Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.