D-Mia moglie che sarà al 50% proprietaria anch'essa, essendo coniugati (ndr immagino in regime di comunione di beni) non ha anche lei l'obbligo di portare la sua residenza nella casa nuova ?
R. No deve quanto meno portare la residenza nel Comune dove c'è la casa nuova entro 18 mesi e non necessariamente proprio nella casa nuova (vedi memo )
2-Detta casa è possibile affittarla alla moglie con contratto intestato alla medesima?-Risposta: se la moglie ci andrà abitare come sembra non ha alcun senso né comporta alcun vantaggio. Se lo scopo è affittarla alla moglie che l’affitta ad un terzo è operazione comunque sconveniente : lei dichiara l’affitto ( che deve essere di mercato per quanto incassato da sua moglie) e sua moglie tutto il canone incassato senza scaricare a monte quello che pagherebbe a lei. Neppure conviene contrarre con la moglie un comodato ( pronuncia negativa dell' agenzia delle entrate di un paio di anni fa)
D-Essendo non obbligato a portare residenza, possiamo scaricarci l'interessi passivi del mutuo che stiamo accedendo, affittandola?
Risposta: Anche se il bene è contestato lei puo’ scaricare tutto il mutuo se questo è solo intestato a Lei –vedi memo -.
conclusioni: La casa se viene abitata da sua moglie potete scaricare gli interessi passivi del mutuo e siete esentati da ICI e neppure pagate IRPEF ; e naturalmente gli interessi sono deducibili (conviene intestare solo lei tutto il mutuo se la moglie è casalinga) .
Se affittate a terzi ( preferibilmente a canone convenzionato se siete in Comune ad alta tensione abitativa ) vi conviene dichiarate il 50% a testa del canone di locazione abbattuto del 40% se la casa è in un comune ad alta tensione abitativa ed il contratto è convenzionato ). Gli interssi passivi sono comunque deducibili al 100% stante la sua condizione particolare di ppartenente le FFAA ( vedi memo )
Per l’ICI in questo caso chieda in Comune ( a mio avviso dovrebbe pagare solo il 50%, ma bisogna fare come dicono loro se no ti fanno tribulare )
In ogni caso e comunque non perdete (sempre che sua moglie quantomeno sposti solo la residenza nel comune ove intendete comperare la casa nuova entro 18 mesi ) il diritto all’agevolazione del 4% (prima casa) . La legge infatti indica come requisito per questa agevolazione che la casa sia acquistata nel comune di residenza, con l’unica deroga per lei come componente delle FFAA
Memo-1-
La detrazione per gli interessi passivi derivante dalla stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile che costituisce l'unica abitazione di proprietà di personale in servizio permanente presso le forze armate e le forze di polizia, spetta indipendentemente dalla circostanza che l'immobile venga adibito ad abitazione principale.
Memo -2-
I requisiti "prima casa"
Le lett. a), b), c), comma 1, nota II-bis, tariffa 1, D.P.R.. 131/1986 prevedono che:
1-l'acquirente trasferisca entro 18 mesi dall'atto di acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile a meno che, ovviamente, ivi non già residente (questa clausola non interessa gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché i dipendenti dalle forze di polizia a ordinamento civile);
2-l'acquirente non deve risultare titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
3-l'acquirente non deve risultare titolare neppure per quote anche in regime di comunione legale dei diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione, ubicata in Italia, acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo delle attuali o precedenti agevolazioni "prima casa". La prima delle lettere sopra richiamate si presenta normativamente più articolata dato che l'agevolazione opera anche per altre fattispecie diverse dal caso in cui l'immobile sia ubicato nel comune dove l'acquirente ha o intende stabilire la propria residenza; infatti, l'aliquota ridotta spetta anche quando l'immobile è ubicato nel comune dove l'acquirente svolge la propria attività (il Ministero con la circ. n. 1/E del 2 marzo 1994 ha chiarito che le attività possono essere anche non retribuite, nonché quelle sportive, di volontariato, di studio) oppure nel comune dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente, quando l'acquirente stesso si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro ovvero, ovunque in Italia se l'acquirente, cittadino italiano emigrato all'estero, acquista l'immobile come prima casa.
Memo 3- l'agenzia delle Entrate ha stabilito con la circolare 18 maggio 2006 n. 17/E che il coniuge che ha stipulato da solo il mutuo, ma ha acquistato l'abitazione principale in comproprietà con l'altro coniuge, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%).
La riposta è risultata complessa