Cara Giuliana, da quanto ho capito, oltre gli immobili ereditati, 25 anni fa hai acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, se così è NON puoi usufruire nuovamente fino a che non avrai venduto la tua abitazione (vedi seguente punto c).
Per quanto riguarda gli immobili ereditati ritengo non costituiscano un impedimento, anche se fossero nel comune dove andrai ad acquistare, poichè non sei titolare esclusiva ma solo per quote (vedi seguente punto b).
Segue un riepilogo dei REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI:
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di
abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento
ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere
dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla
entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta
sul territorio italiano.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile
da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,
di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte
dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere
attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare
mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del
precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle
agevolazioni fiscali.
In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da
un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.
Sperando di averti aiutato a chiarire le idee, saluto.
Jrogin