arcy

Membro Attivo
Tra assemblea e firma del preliminare, direi.
Peraltro è difficile che deliberino alla prima assemblea sul tema
esatto.
Ma nel caso il cui si deliberasse il rifacimento della facciata, il venditore non può accampare la pretesa di consegnare l'immobile libero da oneri e spese condominili deliberate.
 

arcy

Membro Attivo
Tra assemblea e firma del preliminare, direi.
Peraltro è difficile che deliberino alla prima assemblea sul tema
ho solamente un dubbio, la sola delibera da parte dell'assemblea per voler eseguire i lavori rifacimento facciata è già sufficiente tale da essere chiamato in causa il venditore oppure è strettamente subordinato alla fase successiva ovvero approvazione dei preventivi di spesa da parte dell'assemblea che molto probabilmente ricade in data successivo al rogito?
Grazie
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Questione interessante, ma di lana caprina: visto che ne sei al corrente e sei solo al preliminare, non credi sia più semplice parlarne col venditore e concordare una soluzione?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per puro caso, oggi mi è capitato visionare un articolo che forse risponde anche alla questione di "lana caprina": buona lettura (io non ho avuto la pazienza di arrivare in fondo)

 
U

User_29045

Ospite
l'acquirente è obbligato solidalmente con il venditore al pagamento dei contributi relativi all‘anno in corso e a quello precedente.

Aggiungo che per il venditore è conveniente fare aggiornare quanto prima l'anagrafica condominiale facendo "sfilare via" il suo nominativo e facendoci inserire quello dell'acquirente, a rogito effettuato.
Per realizzare ciò non è necessario attendere la registrazione del rogito (30 giorni circa), ma è sufficiente una dichiarazione del notaio rogante, su carta intestata, con timbro e firma del notaio, che attesti la data di passaggio di proprietà. Questa dichiarazione andrà inviata quanto prima all'amministratore di condominio che così avrà modo di aggiornare il registro anagrafe, iniziando ad imputare i costi all'acquirente dal giorno del rogito in avanti. Successivamente, quando una copia autentica del rogito sarà disponibile, va inviata anche questa all'amministratore, perché nel rogito possono esservi presenti pattuizioni contrattuali di cui magari l'amministratore deve prendere conoscenza.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Successivamente, quando una copia autentica del rogito sarà disponibile, va inviata anche questa all'amministratore,
Sei sicuro?

Io invio agli amministratori condominiali solo la dichiarazione di rogito, il giorno stesso o al più tardi quello successivo:
dichiarazione del notaio rogante, su carta intestata, con timbro e firma del notaio, che attesti la data di passaggio di proprietà.
oscurando il prezzo di compravendita perché spesso venditore e acquirente preferiscono non venga comunicato (anche se i rogiti sono atti pubblici).

Nessun amministratore ha mai chiesto altra documentazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 63, comma 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile:
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
Ok.

Da quanto mi risulta, per alcuni amministratori è sufficiente la dichiarazione di rogito timbrata e firmata dal notaio scritta su sua carta intestata. Con indicati i dati dei contraenti (il sig. X ha venduto al sig. Y), quelli dell'immobile e relative pertinenze, la data e il prezzo (che oscuro).
Non chiedono la copia autentica dell'atto di compravendita, forse perché si fidano che non sia una dichiarazione falsificata.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La norma è chiara, ma direi "eccessiva":
- se la dichiarazione sottoscritta da un notaio non fosse sufficiente, staremmo freschi.
- se compratore e venditore congiuntamente comunicano e sottoscrivono il passaggio, la vedo dura che a posteriori qualcuno dei due si possa tirare indietro di fronte all'amministratore stesso.

Mi sembra che al legislatore sia scappata la mano: sarei curioso di leggere qualche esempio di possibile eccezione che mi smentisca
 

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