In caso in cui la suddivisione che occorre operare è esclusivamente a livello di mappe catastali dal momento che le unità immobiliari sono già divise, e bisogna quindi richiedere al Catasto l'assegnazione di due subalterni differenti così da poter disporre delle due unità in maniera aspetta. La legge prevede comunque la presentazione di una CILA anche in caso di frazionamento unità immobiliare senza opere edilizie.tra la documentazione rilasciata dall'agenzia immobiliare, è presente il rogito stipulato all'epoca, dall'attuale proprietario, quando nel 1989 ha acquistato l'appartamento, sul rogito, viene riportato che
l'edificio che comprende l'immobile è stato realizzato prima del 1 Settembre del 67 e che all'immobile non sono state effettuate modifiche suscettibili di sanatoria edilizia. Fermo restando che ad oggi
non è disponibile un certificato di conformità edilizia, la mia domanda è questa, in caso volessi acquistare l'appartamento e ci fosse da regolarizzare un abuso, trattandosi di un appartamento frazionato,
dovrei necessariamente chiamare in causa anche l'atro condomino che possiede l'altra parte dell'appartamento?
Quando la suddivisione dell'unità immobiliare viene effettuata senza effettuare le relative comunicazioni al Comune si parla di immobile non conforme e si configura il reato di abuso edilizio, un reato punito con una sanzione amministrativa e pecuniaria.
Solitamente, soprattutto in caso di immobili datati, il frazionamento risulta dalle mappe catastali con una corrispondenza tra planimetria reale e catastale, ma non al Comune di competenza territoriale. In casi del genere, per sanare un frazionamento abusivo è necessario presentare al comune una CILA e/o SCIA in sanatoria e pagare la relativa sanzione amministrativa.
Comunque è una pratica che è meglio che la svolga il venditore.
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