belt

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao, in caso di acquisto di immobile all'asta, per le spese STRAORDINARIE il compratore è tenuto a pagare quelle deliberate nell'anno in corso e in quello precedente anche se non era ancora proprietario proprio come funziona per le spese ordinarie?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
No.
Tu diventi proprietario dal momento di acquisto dell'immobile...tutte le spese straordinarie pregresse non sono a tuo carico.
 

Ardesiano54

Nuovo Iscritto
Professionista
Buonasera. Il tema è di quelli delicati, in realtà l'effetto c.d. ''purgativo'' del trasferimento forzato non si verifica anche per la solidarietà di cui all'art. 63 disp. att. codice civile.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma c'è solidarieta' anche per le spese straordinarie?
Il neo proprietario sarà onerato delle spese di straordinaria manutenzione solamente qualora, in seguito all'atto di compravendita (o al decreto di trasferimento, come in questo caso), sia (egli) coinvolto nella votazione in assemblea di approvazione dei lavori da effettuare. In caso contrario, obbligato a sostenere i relativi oneri sarà il suo dante causa.
E per il caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto