Ma c'è solidarieta' anche per le spese straordinarie?
Il neo proprietario sarà onerato delle spese di straordinaria manutenzione solamente qualora, in seguito all'atto di compravendita (o al decreto di trasferimento, come in questo caso), sia (
egli) coinvolto nella votazione in assemblea di approvazione dei lavori da effettuare. In caso contrario, obbligato a sostenere i relativi oneri sarà il suo dante causa.
E per il caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportare i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.