Con il preliminare trascritto, si può dire che è in una botte di ferrol'acquirente gode di un privilegio: diventa preferito agli altri creditori. Con una più alta possibilità di recuperare quanto già sborsato.
Ma se il preliminare riguarda l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art.72 della legge fallimentare), le tutele che derivano dalla trascrizione sono invece "complete". Se il contratto è stato infatti concluso al giusto prezzo il curatore non è autorizzato a scioglierlo. Né può chiederne l'azione revocatoria, che rende inefficaci gli atti di vendita compiuti dal fallito nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento (art.67). Naturalmente, gli effetti della trascrizione non dovranno essere cessati: quel che avviene se non si arriva al rogito entro un anno dal termine indicato nel preliminare per la conclusione del contratto definitivo, e comunque entro tre anni dalla data di trascrizione del preliminare.
Trascrivere il preliminare mette dunque al riparo da eventuali "imprevisti". C'è bisogno dell'intervento del notaio, ma le spese pagano...la serenità dell'investimento.