La successione può essere testamentaria ( secondo le indicazioni del defunto previste in un testamento appunto. In questo caso il testarore può liberamente disporre di una quota detta "disponibile") oppure leggittima (se non c'è testamento) ossia secondo quote fisse previste dalla legge. Gli eredi legittimi che devono essere chiamati ad eredità sono quelli previsti dall'art. 536 cc.
Art 536 cc Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge,i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Se le quote non sono correttamente imputate o qualcuno degli eredi viene ignorato, estromesso, o oggi non noto ed in futuro si appalesasse, ci si espone all'azione di riduzione ex art., 553 e seguenti del codice civile.
Nel caso, vista l'incertezza della ricostruzione dei sogetti legittimari ( cosa che sarebbe meno incerta - previo ricostruzione tramite certificati storici- se gli eredi fossero in Italia) potrebbe crearsi problemi nell'ottenimento dell'evetuale mutuo.
Per tranquillità consiglierei il rilascio di una fidejussione decennale da parte degli eredi noti e patrimonialmente solvibili.
www.realessandro