Raffaele66

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Proprietario Casa
Salve,sono in trattativa per l'acquisto di una casa,di cui uno dei 4 eredi è fortemente debitore di Equitalia.Premesso che non hanno ancora fatto la successione,mi hanno proposto di fare successione e rogito insieme,cosa rischio?Equitalia può annullare la vendita?Grazie per le vostre risposte
P.s. Acquisto senza mutuo
 

studiogiardina

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Buongiorno Raffaele, il rischio è che Equitalia revochi la compravendita. La revocatoria (ordinaria o fallimentare che sia) non si applica se la vendita è al "giusto prezzo" di un immobile destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente, o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. La norma non precisa quando l'immobile si consideri destinato a costituire l'abitazione principale, ma nel dubbio è senz'altro opportuno trasferire la residenza nel più breve tempo possibile. La cosa più importante è comunque il prezzo della vendita. La legge parla di "giusto prezzo", che corrisponde al valore di mercato. Attenzione allora a non dichiarare, nell'atto notarile, un prezzo inferiore a quello pagato.
 

Raffaele66

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie per la tua risposta.Uno degli eredi mi proponeva se gli indebitati inunciano al l'eredità, visto che non è stata ancora effettuata la successione, si incorre comunque nel rischio che hai descritto?Grazie X le vs risposte
 

studiogiardina

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Professionista
In questa eventualità TU COME ACQUIRENTE eviteresti il rischio di revocatoria.
Per quanto poco possa interessarti saranno soggetti a rischio di impugnazione della rinuncia da parte del creditore i coeredi che godrebbero della rinuncia stessa del debitore, ma onestamente non ho mai sentito sia capitato da parte di Equitalia.
E' materia delicata, ti consiglio di chiedere bene al notaio ma nell'ultima eventualità che riporti dovresti essere tranquillo.
P.s.: soprattutto in questi casi dichiara in atto TUTTO il prezzo corrisposto, anche se i venditori ti chiedono di fare diversamente a fronte di uno "sconto".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
saranno soggetti a rischio di impugnazione della rinuncia da parte del creditore i coeredi che godrebbero della rinuncia stessa
No. I creditori non dovrebbero citare in giudizio solo coloro ai quali l'eredità è stata successivamente devoluta.
I creditori, ex art. 524 c.c., entro cinque anni dalla rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante.
Quindi la loro domanda giudiziale dovrà essere trascritta sia nei confronti del rinunciante sia nei confronti di coloro ai quali l'eredità è stata successivamente devoluta. In difetto, il conflitto tra i terzi aventi causa degli accettanti e i creditori del rinunciante si risolverebbe a vantaggio dei primi.
 

studiogiardina

Membro Attivo
Professionista
In difetto, il conflitto tra i terzi aventi causa degli accettanti e i creditori del rinunciante si risolverebbe a vantaggio dei primi.
Per l'appunto.
Qualora la trascrizione sia effettuata tempestivamente dal creditore risulterebbe dalle consultazioni ipotecarie fatte dal notaio rogante e pertanto la compravendita non verrebbe affatto stipulata.
Diversamente, qualora la domanda giudiziale non sia trascritta e il buon Raffaele66 acquistasse il bene (dalle consultazioni ipotecarie al notaio risulterebbe LIBERO), si verificherebbe quanto da lei riportato: "In difetto, il conflitto tra i terzi aventi causa degli accettanti e i creditori del rinunciante si risolverebbe a vantaggio dei primi (gli acquirenti)" e pertanto Raffaele sarebbe tutelato.
Ho cercato di semplificare il concetto a vantaggio dell'utente ma qualora non abbia ben interpretato il 524cc valuto volentieri altri pareri.
 

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