lucmarti

Nuovo Iscritto
Ho letto che in base al dlgs 122/2005 tramite la fideiusione bancaria ed un preliminare effettuato correttamente la parte acquirente viene tutelata in caso di fallimento del costruttore.

Nel caso in cui il costruttore non dichiari di essere in situazione di crisi e temporeggi nella consegna dell'immobile o addirittura fermi i lavori, come viene tutelato l'acquirente?

E' possibile recedere dal contratto a seguito del ritardo della consegna e chiedere a garanzia di cio che la fideiussione bancaria possa essere escussa dopo un ritardo quantificato e definito nel preliminare?

Grazie
 

Paolo Mazzi

Membro Ordinario
Professionista
Direi che si potrebbe inserire nel preliminare una penale per ogni giorno di ritardata consegna dell'immobile. Tale penale potrebbe essere trattenuta dal saldo da versare.
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Le legge del 2005 è valida solo ed esclusivamente nel caso in cui ci sia una situazione acclarata di crisi dell'impresa, quindi non puoi riferirti a questa.

Il consiglio di Paolo Mazzi è valido, ma difficilmente i costruttori accettano penali per ritardo nella consegna:infatti, nei compromessi trovi sempre che la consegna è prevista presumibilmente per.... ad eccezione di cause di forza maggiore: per es. l'inverno scorso con le sue nevicate e il tempaccio ha arrecato parecchi ritardi...

Se ci riesci, sei bravo.

Silvana
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Per tutelarsi nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 122 del 2005, poi integrato dalla legge 81 del 2008, che vanno letti con attenzione prima di acquistare dal costruttore immobili non completati, è necessario e consigliabile redigere un contratto preliminare ben congegnato che preveda anche penali per il caso di ritardi nella consegna dell'immobile.
In genere propongo alle parti di inserirle nei preliminari e i costruttori, salvo in caso di penali particolarmente gravose, non si rifiutano di sottoscrivere questi accordi.
Le intemperie, difficoltà economiche vere o presunte del costruttore e altri motivi, spesso fittizi, di ritardo non devono nuocere a chi ha corrisposto il prezzo e desidera ricevere il bene comparavenduto secondo i patti.
Le disposizioni di legge tutelano il consumatore acquirente a dovere.
Se il costruttore - venditore non vuole sottoscrivere il preliminare congegnato a dovere nel suo interesse, si rivolga ad un altro.
Avv. Luigi De Valeri
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Non è così facile come sembra, e oggi che c'è la crisi è ancora più difficile, perchè ci sono molte ditte appaltatrici che falliscono e, a volte, il ritardo non è assolutamente imuptabile al costruttore...

Inoltre, proprio per gli effetti della Legge 122/2005 oggi si tende a dare al compromesso o per stati di avanzamento cifre molto minori rispetto a qualche anno fa, quindi non è detto che girino queste gra cifre...

Avere una penale è più facile a dirsi che a farsi...

Silvana
 

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