ovviamente "il prezzo valore" è applicabile nel contesto soggettivo come indicato nel post n.5 sopra richiamato che qui riporto :
... “ il prezzo valore” si applica quando la tassazione è a “imposta di registro, ipotecarie e catastali ” il profilo del possibile venditore è duplice: può essere anche lui persona fisica non imprenditrice , oppure una società , una impresa o un ente che per imposizione effettui una cessione dell’unità non soggetta ad IVA . Così per esempio soggiacciono ai benefici del “prezzo valore” oltre a tutte le vendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche le vendite fatte da cedenti non-soggetti IVA (associazioni, fondazioni e simili), o da società o imprese in regime di esenzione IVA o le vendite fatte da imprese costruttrici o di ristrutturazione oltre i quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o le vendite fatte da imprese che non hanno costruito o ristrutturato l'immobile.
Per cui: Se il venditore è una impresa costruttrice che fattura entro 4 anni dalla fine dell'opera , l'imposta si applica sul corrispettivo pieno e non trova applicazione la facilitazione del "prezzo valore "