Pinabirillina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
sto per acquistare in società con un amico un bar. Stiamo per firmare il compromesso ma prima volevamo vedere il certificato carichi pendenti;la venditrice, ditta individuale, dice che lo darà all'atto del rogito notarile ed ha ammesso di avere dei debiti personali....Cosa devo fare l'attività mi interessa molto ma non voglio mettermi ne guai; ho letto sul sito dell'Agenzia delle Entrate che il compratore è responsabile in solido!!! Grazie a tutti
 
O

Ollj

Ospite
onali....Cosa devo fare l'attività mi interessa molto ma non voglio mettermi ne guai; ho letto sul sito dell'Agenzia delle Entrate che il compratore è responsabile in solido
Certo ma a condizione che tali debiti risultino dai libri contabili.
Art. 2560 CC
1. L' alienante non è liberato dai debiti, inerenti all' esercizio dell' azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
2. Nel trasferimento di un' azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l' acquirente dell' azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
 

Pinabirillina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Ollj,
ma il venditore è un ditta individuale e non tutti i debiti sono iscritti a bilancio chiaramente in quanto opera in contabilità semplificata; così mi hanno spiegato...Quindi come mi tutelo? soprattutto se avesse debiti con la Agenzia delle Entrate???Grazie
 
O

Ollj

Ospite
Quanto ai debiti tributari, sussiste la solidarietà ma è sottoposta a condizione:
- solo se prima Agenzia delle Entrate abbia tentato infruttuosamente il recupero dei tributi dal venditore
- l’obbligo di notificare ogni accertamento anche all’acquirente
In assenza di tutto ciò non è possibile agire forzosamente verso l'acquirente:
Commissione Tributaria Regionale di Milano Sentenza n.2142/66/15
"il cessionario risponde in solido fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell’azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente”
Per tutelarsi, dovrebbe conoscere qualcuno in Agenzia delle Entrate...
 

Pinabirillina

Membro Attivo
Proprietario Casa
ti ringrazio ma di fatto non ho tutela...se avesse debiti e i volessi comprare...Si può pretendere che all'atto un circolare, come si fa per i mutui, sia fatto per l'Agenzia delle Entrate a chiusura debiti???
 
O

Ollj

Ospite
Può pretendere qualsivoglia garanzia personale e/o reale a tutela; il problema è se la controparte intenda realmente concederle.
E' la controparte, se realmente interessata, che deve darle certezze in merito alla sua situazione debitoria; non lo facesse, significa che non è del tutto affidabile...
 

Pinabirillina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ollj,scusami ti disturbo ancora per porti un quesito in merito ai dipendenti. Il venditore ha un dipendente e dovrà cedere il bar senza nessun dipendente...deve quindi liceziarlo prima del rogito...per gli eventuali debiti sono cmq responsabile in solido? Tipo stipend arretrati o/e Tfr non pagato??
 
O

Ollj

Ospite
Male molto male... sia quanto al licenziamento sia quanto alla solidarietà sui crediti del lavoratore.
Art.2112 Cc:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119 primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"
 

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