a mio parere sussiste il rischio che a favore del condominio sia maturato il diritto di usucapione ( lo stesso si reputa possibile quando il condomino usucapisce un bene comune e non si vede perchè non sia possibile il contrario)
La sentenza ( da assumere con i debiti distinguo) pare confortare la mia tesi
massima
Nel caso in cui, in un edificio condominiale, il contatore dell'energia elettrica di una delle unità immobiliari di proprietà esclusiva di uno dei condomini, si trovi installato su una porzione di pianerottolo di proprietà esclusiva di altro condomino, con la conseguente facoltà accessoria, per il primo, di accedere a tale spazio sia per le verifiche periodiche, sia per la riattivazione dell'apparecchio in caso di interruzione, si ha una servitù con i caratteri dell'apparenza suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, oltre che di acquisto per usucapione, e il cui possesso è tutelabile con le azioni possessorie in caso di altrui spoglio o di turbativa.Cass., 15-04-1987, n. 3723
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e piu' recente
"Il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso(26/11/2010)Cass. civ. Sez. II, sentenza del 23/07/2010 n. 17322 Il condomino può usucapire la quota degli altri condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso mediante comportamento oppositivo, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività. A tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall’uso del bene comune, occorrendo altresì che colui il quale opponga all’azione di reintegrazione dagli altri promossa nei suoi confronti in proprio possesso esclusivo, alleghi e dimostri d’aver godute del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti con dominus” senza opposizione per il tempo utile ad usucapire."