Al solito
@Nemesis è stato precisissimo: anch'io avrei risposto come Gianco, dicendo che
@alexa aveva il diritto di prelazione.
Ma non è del tutto esatto.... (anche se nella pratica poi lo diventa)
La prelazione che la L. 431 art.3 , c. 1 g , cita, scatta solo quando il locatore intende non rinnovare il contratto alla prima scadenza poiché vuole vendere l'alloggio allo stato libero.
In parole semplici, se il locatore trova un acquirente disposto ad aspettare 3+4 anni a venire in possesso dell'appartamento, può liberamente vendere l'alloggio senza disdettare il contratto ed offrire la prelazione all'inquilino.
In realtà finirebbe per dover svendere l'alloggio.
Nella pratica quindi sceglierà altre due strade:
a) proporrà all'inquilino l'acquisto, sperando di spuntare un prezzo superiore a quello offerto da uno speculatore disposto ad attendere.
b) darà disdetta alla prima scadenza, (sempre che esistano gli altri requisiti), dando formale comunicazione del prezzo di vendita: ed in questo caso il conduttore potrà esercitare la prelazione al medesimo prezzo indicato (o al minore prezzo eventualmente accordato ad un compratore terzo)