C'è una sentenza citata nel topic n. 2 che sancisce i debiti condominiali hanno principio di parziarita e non di solidarietà.
Bene il principio, ma chi lo spiega ai fornitori che devono essere pagati? Metti che il riscaldamento è centralizzato (il cliente è il condominio, non il singolo utente) e che la morosità pregressa comporta l'interruzione della fornitura di combustibilie. Che si fa, si rimane tutti al freddo d'inverno perché non ci si vuole far carico della spesa? Non credo. Si paga e poi, se del caso, ci si rivale sul condomino (o ex condomino) moroso.
Se poi si decide di voler pagare gli arretrati che possono chiedere sono quelli dei 12 mesi antecedenti al rogito.
Ciao salves
Art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ. Chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi
all’anno in corso e a quello precedente. Quindi, si può arrivare
fino a 24 mesi e non solo 12.
La
responsabilità tra acquirente e venditore (o esecutato, in questo caso) è
solidale. Ciò vuol dire che l’amministratore potrà pretendere le quote condominiali, per l’anno nel quale è avvenuta la vendita e per quello precedente, indifferentemente, sia al venditore (o esecutato) che dall’acquirente.
Pagando, l'acquirente acquisisce titolo per rivalersi, se ne vale la pena, sul venditore (o esecutato).
La norma che prevede la solidarietà (l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.) è
derogabile, ossia la sua applicazione può essere esclusa da un accordo tra le parti (ovviamente, non è il caso di acquisto tramite asta giudiziaria).
ps.... ma sulla questione che in prima battua l'amministratore mi avesse inviato un riepilogo spese complessivo superiore di 50.000,00 euro?? - richiedendomi una quota di ben 3000 euro superiore a quella che risulta dalla somma dei due consuntivi???? lascio perdere per il quieto vivere ho chiedo spiegazioni? Posso avvanzare poi richiesta di cambio amministratore in funzione di questo? Uno così a me non da nessuna fiducia
Tu devi pagare questo anno ed i 12 mesi dell'esercizio precedente (dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011) in base ai millesimi di proprietà.
Cerca di capire se non si tratti solo di un errore o se vi sia stata malafede. Tuttavia,
prima di pagare e visti i precedenti, chiedi (è un tuo diritto) di poter prendere visione di tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate. In tal modo potrai verificare la correttezza del rendiconto e, solo allora, pagare quanto ti spetta.