chi ha intascato quei soldi risponde dei danni causati dall'immobile e tenuti occulti al nostro amico @
Estathe
La spiegazione della presenza di tante lacune nel sistema delle aste giudiziarie, rispetto alle normali trattative immobiliari, è data dall’art. 2922 del codice civile (c.c.) il quale testualmente recita: “1. - Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. 2. - Essa non può essere impugnata per causa di lesione.”.
In altre parole, in tutte le aste giudiziarie non trovano applicazione le normali tutele di cui gode il compratore nelle vendite volontarie e, quindi, non sono applicabili né la garanzia per i vizi, né la garanzia circa l’effettivo valore del bene, né la garanzia circa l’esatto adempimento del venditore.
L’unica garanzia che trova applicazione nelle aste giudiziarie, è quella circa l’appartenenza del bene al genere offerto in vendita, la cosiddetta garanzia per l’aliud pro alio, che scatta quando la cosa oggetto di vendita risulta totalmente diversa da quella sulla quale è caduta l’offerta dell’aggiudicatario. Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui venga offerto in vendita un appartamento e poi si scopra che manca delle finestre, cosicché risulti non abitabile e destinabile soltanto a semplice magazzino.
Ma allora, a quale santo si può votare l’aggiudicatario che, venendo finalmente in possesso dell’immobile aggiudicato, lo trovi devastato, magari dalla furia vendicativa dell’inquilino che si senta vittima dell’ingiusta espropriazione?
Di sicuro non sarà il santo protettore delle vendite forzate.
L’ufficio giudiziario procedente, proprio per la chiarissima disposizione del citato art. 2922 c.c., non potrà essere chiamato a rispondere dei vizi dell’immobile.