arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Lui niente sapeva. L'appartamento era viziato da questo fatto. Non era stato avvertito. C'è questo vizio occultato che la legge punisce così:

Se il compratore decide di agire in giudizio, può chiedere al giudice:
la risoluzione del contratto (azione redibitoria)
la riduzione del prezzo (azione estimatoria)

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
E che cosa c'entra con i danni causati a un immobile che non è quello compravenduto e per i quali il relativo proprietario pretende il risarcimento?
 
J

JERRY48

Ospite
Il tema è acquisto all'asta. Il venditore vero e proprio non c'è, quindi non deve garantire niente.
La legge (art. 560 c.p.c.) stabilisce che il giudice, in previsione della vendita, nomini un custode dei beni e che stabilisca nella sua ordinanza le modalità con i quali gli interessati all'acquisto possano visionare i beni stessi.
Il problema è: i danni sono stati causati prima o dopo l'aggiudicazione?
Pertanto l'immobile non aveva vizi, sono stati causati danni a terzi.
Una domanda: il perito nominato dal giudice dopo il giuramento per valutare l'immobile, come fa a visionare una perdita d'acqua di un tubo sotto le piastrelle che perde acqua e arreca danno all'appartamento sottostante? Se c'è stato l'intervento subitaneo dell'amministratore, come scritto precedentemente da Nemesis, qualcosa non quadra, è ipotizzabile che la perdita d'acqua già era stata rilevata e si stava aspettando il nuovo proprietario per la richiesta dei danni.
Mio parere.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Danni causati prima dell'aggiudicazione. Così è scritto. Per questo ribadisco che l'immobile era viziato da danni occulti (poco importa se su di esso o su altro appartamento, sempre un danno occulto vi era, ovvero tenuto nascosto al compratore) nessuno intasca i soldi?

Il venditore vero e proprio non c'è,
ma quando mai!! e i soldi chi li ha intascati? una banca? lo stato? un creditore? una casa d'aste? chi ha intascato quei soldi risponde dei danni causati dall'immobile e tenuti occulti al nostro amico @Estathe
 
J

JERRY48

Ospite
chi ha intascato quei soldi risponde dei danni causati dall'immobile e tenuti occulti al nostro amico @Estathe
La spiegazione della presenza di tante lacune nel sistema delle aste giudiziarie, rispetto alle normali trattative immobiliari, è data dall’art. 2922 del codice civile (c.c.) il quale testualmente recita: “1. - Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. 2. - Essa non può essere impugnata per causa di lesione.”.
In altre parole, in tutte le aste giudiziarie non trovano applicazione le normali tutele di cui gode il compratore nelle vendite volontarie e, quindi, non sono applicabili né la garanzia per i vizi, né la garanzia circa l’effettivo valore del bene, né la garanzia circa l’esatto adempimento del venditore.
L’unica garanzia che trova applicazione nelle aste giudiziarie, è quella circa l’appartenenza del bene al genere offerto in vendita, la cosiddetta garanzia per l’aliud pro alio, che scatta quando la cosa oggetto di vendita risulta totalmente diversa da quella sulla quale è caduta l’offerta dell’aggiudicatario. Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui venga offerto in vendita un appartamento e poi si scopra che manca delle finestre, cosicché risulti non abitabile e destinabile soltanto a semplice magazzino.
Ma allora, a quale santo si può votare l’aggiudicatario che, venendo finalmente in possesso dell’immobile aggiudicato, lo trovi devastato, magari dalla furia vendicativa dell’inquilino che si senta vittima dell’ingiusta espropriazione?
Di sicuro non sarà il santo protettore delle vendite forzate.
L’ufficio giudiziario procedente, proprio per la chiarissima disposizione del citato art. 2922 c.c., non potrà essere chiamato a rispondere dei vizi dell’immobile.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Il tema è acquisto all'asta. Il venditore vero e proprio non c'è, quindi non deve garantire niente.
La legge (art. 560 c.p.c.) stabilisce che il giudice, in previsione della vendita, nomini un custode dei beni e che stabilisca nella sua ordinanza le modalità con i quali gli interessati all'acquisto possano visionare i beni stessi.
Il problema è: i danni sono stati causati prima o dopo l'aggiudicazione?
Pertanto l'immobile non aveva vizi, sono stati causati danni a terzi.
Una domanda: il perito nominato dal giudice dopo il giuramento per valutare l'immobile, come fa a visionare una perdita d'acqua di un tubo sotto le piastrelle che perde acqua e arreca danno all'appartamento sottostante? Se c'è stato l'intervento subitaneo dell'amministratore, come scritto precedentemente da Nemesis, qualcosa non quadra, è ipotizzabile che la perdita d'acqua già era stata rilevata e si stava aspettando il nuovo proprietario per la richiesta dei danni.
Mio parere.
L'amministratore interviene per dirimere le controversie tra condomini e quando c'è una perdita come questa 9 volte su dieci il condomino sottostante (giustamente) sente l'amministratore per avvisarlo dell'accaduto. Una perdita sottostante può dipendere da moltissimi fattori (perdita del tubo fognario sull'innesto della colonna condominiale) oppure caso piu frequente nei vecchi condomini perdite da una cassetta del bagno sopra o dal collettore in piombo(sempre della fogna) che una volta si utilizzava nei bagni. L'amministratore comunque ha il dovere di sincerarsi se il danno causato nell'appartamento sottostante sia derivato da negligenza dell'inquilino sopra, da una rottura dell'impianto privato sopra (vedi cassetta del wc o collettore), oppure se il danno è cagionato da un tubo condominiale (colonna dell'acquedotto o dello scarico). Tutto ciò viene fatto alfine di capire se per le spese di ripristino viene tirata in ballo l'assicurazione condominiale per ricerca e ripristino guasti (vedi colonne di scarico o di adduzione acquedotto) oppure nel caso della cassetta di un collettore o di qualsiasi elemento d'impianto dell'appartamento, dalla assicurazione del privato che ha cagionato il danno. Trattandosi di un asta (credo fallimentare), l'unico responsabile sia la Banca che ne è diventata proprietaria a seguito di qualche azione di recupero crediti nei confronti del vecchio proprietario. Il problema e che se c'è di mezzo la Banca è un po' più difficile prendere i soldi per i danni, e qui mi ricollego al tuo discorso @JERRY48. Saluti
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Benissimo. Ignoravo completamente questi articoli incredibili. Ma che nessuno risponda dei danni di un appartamento e che si sia aspettato un compratore per addossargli le spese pregresse, questo mi pare illegale. Da parte dell'amministratore (ha come al solito ragione Daniele) e da parte di chi aveva in ogni caso la responsabilità della messa in vendita. E' vero, c'è da riconoscerlo, che un appartamento in asta giudiziaria non e' di nessuno. La' i creditori aspettano solo di monetizzare, ma non e' il loro. Il "fallito" meno che mai. Ma possibile che non vi sia una garanzia?
 

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