aldo343

Nuovo Iscritto
Buongiorno,
questo il quesito, posto da un mio cliente.
Ha acquistato un primo appartamento a metà con la convivente usufruendo delle agevolazioni 1° casa. Poi si sono sposati in regime di comunione dei beni, tuttavia secondo legge, la proprietà del primo appartamento è rimasta divisa al 50%.
Ora hanno acquistato (in regime di comunione dei beni) un secondo appartamento attiguo al primo per unirli, e il notaio ha svolto la pratica sempre con le agevolazioni.
Al catasto hanno seguito la giusta procedura per unire i 2 appartamenti, tenesdo presente della particolare diversità delle proprietà (infatti al fine dell'ICI risulta essere tutto prima casa)
Tuttavia è arrivata dall'agenzia delle entrate una notifica di pagamento, poichè secondo loro le agevolazioni sul secondo appartamento non gli spettavano. Sembra inoltre che richiedona la voltura catastale per fusione, che essendo le proprietà leggermente diverse non è possibile fare.

Come risolvere il problema con le entrate?
Fare un altro atto notarile dove si omogenizzazano le proprietà? (quindi trasformare la prima proprietà da 50% a testa a comunione dei beni)

Grazie
 

Jrogin

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Se nell'atto di acquisto è stato specificato che si sarebbe fatta la fusione delle due unità per farne una sola da destinarsi ad abitazione principale (sempre che dopo la fusione non diventi abitazione di lusso) e effettivamente la fusione è stata fatta non solo di fatto e catastalmente, ma anche URBANISTICAMENTE, quindi con i rispettivi titoli abilitativi rilasciati dal comune, trovo infondata la richiesta dell'agenzia delle entrate.
 

Jrogin

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Professionista
Se non lo hanno specificato, avendo già un altro immobile acquistato con i benefici, non avrebbero potuto usufruirne nuovamente se non dichiarando il falso in atto pubblico e cioè che "la parte acquirente non possiede un immobile per civile abitazione su tutto il territorio italiano, acquistato usufruendo dei benefici".

Ne consegue che l'agenzia dell'entrate avrebbe i titoli per richiedere indietro i benefici, maggiorati delle sanzioni e degli interessi legali.....
 

raflomb

Membro Assiduo
Niente da fare: leggi circolare del 2005
Nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli in un'unica abitazione, le agevolazioni prima casa spettano limitatamente ad uno solo degli appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati contemporaneamente e con un unico atto. Nel momento dell'acquisto, infatti, si configurano come due unità abitative separate e corrispondenti a diverse unità catastali. Al contrario, se i due appartamenti contigui da acquistare non sono frazionati al momento dell'acquisto e sono destinati a costituire un'unica unità abitativa non di lusso, l'agevolazione prima casa spetta per entrambi gli immobili (circolare 38/E del 12 agosto 2005
 

Jrogin

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Allego link con la circolare citata da raflomb:

http://www.leggiillustrate.it/circolari/circ38.pdf

La parte interessata è questa (testo integrale della circolare citata per quanto riguarda l'articolo 3.4):
3.4 Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa” spetta anche per l’acquisto di due
appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa purché
l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche
non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio
1998, n. 563) che, con riferimento all’applicazione dell’agevolazione “prima
casa” prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime
di favore anche all’acquisto di alloggi “… risultanti dalla riunione di più unità
immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire
un’unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti
non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l’alloggio così
complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e
per le altre caratteristiche (…) nella tipologia degli alloggi ‘non di lusso”.
Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si
estende all’acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. “prima casa”, ad esempio nei casi
di acquisto di una stanza contigua (analogamente a questo caso si veda quanto
precisato con riferimento al regime IVA nella circolare del 1° marzo 2001, n.
19/E, punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005).
Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l’agevolazione in esame
spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia
l’ubicazione dell’immobile, l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune.
Per quanto concerne l’ultimo requisito, quello della “novità”, in via
eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi,
nelle ipotesi in commento l’acquirente non renderà la dichiarazione circa la
novità nel godimento dell’agevolazione “prima casa”.
 

maidealista

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Proprietario Casa
Se può servire :
Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche:
• quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa,
purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso;
• quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio
quando si acquista una stanza contigua).

Vedi pagina 18 di :
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:fiore:
 

Jrogin

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Potrebbe essere utile anche questo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=fb181380426d9db49daa9fc065cef0e8


UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI
COMUNICATO STAMPA
La casa guadagna spazio e risparmia sul Fisco
Casa più spaziosa grazie anche alle agevolazioni fiscali. È, infatti, possibile acquistare
un immobile adiacente all’abitazione principale usufruendo delle agevolazioni prima
casa a patto che gli alloggi accorpati vadano a costituire un’abitazione unica e non di
lusso.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 142/E, pubblicata oggi, chiarisce che è
possibile godere dell’agevolazione anche se l’immobile principale è stato acquistato
senza fruire dei benefici perché la norma agevolativa non era ancora entrata in vigore.
Viene ampliato così il range delle casistiche già ritenute agevolabili, come l’acquisto di
un immobile contiguo o porzione adiacente da accorpare ad un’abitazione preposseduta,
acquisita con i benefici prima casa e l’acquisto contemporaneo di due unità immobiliari
adiacenti destinati a costruire un’unica abitazione.Per godere delle agevolazioni prima casa in ogni caso il contribuente deve essere in
possesso di tutti gli altri requisisti previsti dalla norma e in particolare, l’immobile deve
essere ubicato nel comune di residenza, il contribuente non deve essere titolare di altri
diritti reali su immobili presenti nello stesso comune, diversi dall’abitazione da
ampliare, e non deve aver usufruito delle agevolazioni prima casa per immobili diversi
da quello da ampliare.
Roma, 4 giugno 2009
 

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