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IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON È MAI CEDIBILE
D.Mio marito ed io, in comunione di beni, siamo titolari di un diritto di abitazione (non usufrutto) su un appartamento. Per agevolare un nostro figlio e la sua compagna (hanno appena avuto un bambino), intenderemmo, consenziente il nudo proprietario, cedere loro in comodato gratuito temporaneo (registrato) questo appartamento, ma temiamo che il mancato esercizio del diritto di abitazione e il cambio di residenza, sia pure per un tempo limitato, ci facciano perdere definitivamente il diritto di abitazione. Possiamo fare un tale atto?
R.Il problema, nel caso in questione, non sta tanto nel fatto che si possa verificare la perdita di diritti a seguito della stipulazione del contratto di comodato, quanto nella stessa ammissibilità della conclusione di un contratto di comodato da parte del titolare del diritto di abitazione.Al riguardo, l'articolo 1024 del Codice civile preclude al titolare del diritto di abitazione la possibilità di cedere a terzi il diritto o di concludere contratti di locazione. Si ritiene tale divieto estensibile anche alla stipulazione di contratti di comodato.Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, tale norma non è suscettibile di deroga pattizia, ritenendosi che la cedibilità a terzi del godimento del bene sia caratteristica incompatibile con la natura strettamente personale del diritto di abitazione (in tal senso in giurisprudenza Cassazione 84/3974; in senso contrario si veda, peraltro di recente, Cassazione 06/4599, Cassazione 89/3565).
IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON È MAI CEDIBILE
D.Mio marito ed io, in comunione di beni, siamo titolari di un diritto di abitazione (non usufrutto) su un appartamento. Per agevolare un nostro figlio e la sua compagna (hanno appena avuto un bambino), intenderemmo, consenziente il nudo proprietario, cedere loro in comodato gratuito temporaneo (registrato) questo appartamento, ma temiamo che il mancato esercizio del diritto di abitazione e il cambio di residenza, sia pure per un tempo limitato, ci facciano perdere definitivamente il diritto di abitazione. Possiamo fare un tale atto?
R.Il problema, nel caso in questione, non sta tanto nel fatto che si possa verificare la perdita di diritti a seguito della stipulazione del contratto di comodato, quanto nella stessa ammissibilità della conclusione di un contratto di comodato da parte del titolare del diritto di abitazione.Al riguardo, l'articolo 1024 del Codice civile preclude al titolare del diritto di abitazione la possibilità di cedere a terzi il diritto o di concludere contratti di locazione. Si ritiene tale divieto estensibile anche alla stipulazione di contratti di comodato.Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, tale norma non è suscettibile di deroga pattizia, ritenendosi che la cedibilità a terzi del godimento del bene sia caratteristica incompatibile con la natura strettamente personale del diritto di abitazione (in tal senso in giurisprudenza Cassazione 84/3974; in senso contrario si veda, peraltro di recente, Cassazione 06/4599, Cassazione 89/3565).