Riporto di seguito una breve guida redatta da Pasquale Locoro
Edifici esenti dalla Certificazione Energetica
Una breve guida ai casi in cui la certificazione energetica degli edifici non deve essere prodotta
di Pasquale Locoro
La Regione Lombardia con la Deliberazione n.IX/2555 ha precisato che a partire dal primo gennaio di quest'anno deve essere indicata su tutti gli annunci immobiliari la classe energetica e il relativo indice di prestazione (EPh). Esiste però una categoria di edifici esente.
Vediamo brevemente quale.
Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:
"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"
Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":
"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".
Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
Pubblicato da Pasquale Locoro
Edifici esenti dalla Certificazione Energetica
Una breve guida ai casi in cui la certificazione energetica degli edifici non deve essere prodotta
di Pasquale Locoro
La Regione Lombardia con la Deliberazione n.IX/2555 ha precisato che a partire dal primo gennaio di quest'anno deve essere indicata su tutti gli annunci immobiliari la classe energetica e il relativo indice di prestazione (EPh). Esiste però una categoria di edifici esente.
Vediamo brevemente quale.
Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:
"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"
Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":
"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".
Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”
Pubblicato da Pasquale Locoro