nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve,

con la scomparsa di mio padre ci siamo accorti che la casa in cui viveva si ritrova divisa in due distinte particelle, benché le utenze – gas ed energia – siano uniche.

Una particella era indicata come prima casa; mentre la seconda di conseguenza è seconda casa. Da qui il pagamento dell’IMU e doppio della TARI.

La casa è tuttavia unica. Mi spiego meglio: le due particelle sono collegate una all’altra da due porte all’interno di un corridoio privato. Al corridoio si accede da una porta dal pianerottolo.

Va specificato che il corridoio – sempre all’interno – ha una terza apporta che è di accesso a un altro appartamento.

Allego la planimetria onde avere un’idea.

Si possono accorpare le due particelle?

Se sì, conviene? Una particella è A/2 (7,5 vani, 168 mq, con rendita di 484 euro); mentre l’altra è A/3 (2,5 vani, 73 mq, con rendita di 135 euro).
 

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salves

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Professionista
Penso che ci sia la fattibilità salvo particolari vincoli, occorre che procedi alla richiesta di fusione delle due unita abitative prima al comune e poi al catasto mediante autorizzazione al comune e poi variazione docfa al catasto.
Da A/2 difficilmente passera ad altra categoria aumenterà la consistenza e potra aumentare anche la classe, il tutto fara si che la rendita lieviti.
Occorre che tramite un tecnico simuli la redazione docfa per verificare il valore fiscale che andra ad acquisire per vedere se è maggiore alla somma delle rendite attualmente censite e fare quattro calcoli dei tributi locali per vedere la conveniennza o meno.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
è sempre conveniente unificare, diventa il tutto in unica abitazione come prima casa, si potrà ottenere tante agevolazioni
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Oggi è probabile che la titolarità delle due particelle appartenga ai medesimi soggetti: se così non fosse, la fusione potrebbe non essere praticabile.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
Oggi è probabile che la titolarità delle due particelle appartenga ai medesimi soggetti: se così non fosse, la fusione potrebbe non essere praticabile.

Sì, la titolarità delle due particelle appaertiene ai medesimi soggetti. Devo segnalare che la titolarità del corridioi che divide le due particelle appartiene a più persone: ovvero ai soggetti titolari delle due particelle e al proprietario di un'altra particella.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la comunicazione tra le due unità da fondere avviene solo attraverso questo corridoio, credo che si possa solo fondere le due unità sotto il profilo fiscale, che del resto è il tuo obiettivo.
Mi pare di ricordare una circolare in merito, per "unire" due porzioni (di moglie e marito) per rientrare nella definizione di "prima casa".
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
No. Le due porzioni sono del medesimo proprietario (non c'è alcuna distinzione tra moglie e marito).
Mi interessa tuttavia la circolare. Ovvero il fatto di poter fondere le due unità sotto il profilo fiscale. Si riesce a recuperarla?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
No. Le due porzioni sono del medesimo proprietario (non c'è alcuna distinzione tra moglie e marito).
Qui hai frainteso: io facevo l'esempio di moglie e marito, cioè diversa titolarità, ma con possibile fusione solo fiscale.

Quanto alla circolare ti posto il link: se non riesci ad aprirlo, vedo di allegarti la circolare. vedi punto 1.7
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={93B0FD2F-0353-4B3D-8761-E9D2C4F9FC98}

la procedura descritta si riallaccia ad una circolare della ag. territorio di molti anni fa. Non sempre i tecnici che eseguono gli accatastamenti la praticano, poichè l'immobile verrà ad avere una doppia denominazione, e nemmeno gli uffici del catasto la amano (è mia sensazione) perchè una doppia denominazione non è il massimo per i data base software che ormai gestiscono in via informatizzata il catasto.
 

nicotropea

Membro Attivo
Proprietario Casa
Qui hai frainteso: io facevo l'esempio di moglie e marito, cioè diversa titolarità, ma con possibile fusione solo fiscale.

Quanto alla circolare ti posto il link: se non riesci ad aprirlo, vedo di allegarti la circolare. vedi punto 1.7
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={93B0FD2F-0353-4B3D-8761-E9D2C4F9FC98}

la procedura descritta si riallaccia ad una circolare della ag. territorio di molti anni fa. Non sempre i tecnici che eseguono gli accatastamenti la praticano, poichè l'immobile verrà ad avere una doppia denominazione, e nemmeno gli uffici del catasto la amano (è mia sensazione) perchè una doppia denominazione non è il massimo per i data base software che ormai gestiscono in via informatizzata il catasto.

Grazie mille. La circolare è di grande importanza. Ricordo con precisione quando il tecnico ci disse che le due particelle non erano "contigue".
È il corridoio a impedire che le due particelle siano contigue? Cosa si intende per "contigue"?
Il corridoio è, in questo caso, un collegamento tra le due particelle che hanno le due porte; offrendo però anche l'accesso a un'altra unità immobiliare di altro proprietario.
Come faccio a individuare la proprietà del corridoio? Devo controllare l'atto?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non sono un "addetto ai lavori", ma credo che per affermare la "contiguità" occorre che ci sia un collegamento diretto fra le due unità, in sostanza una porta comune per passare da una all'altra, senza transitare su pianerottoli o corridoi comuni ad altri.

Come faccio a individuare la proprietà del corridoio? Devo controllare l'atto?
Sicuramente l'atto di acquisto potrebbe definire il tipo di diritto sul corridoio usato in comunione.

Se poi l'accatastamento dello stabile è recente ed esiste a catasto l'elaborato planimetrico, dovrebbe descrivere il corridoio , probabilmente come BCNC (bene comune non censibile) e definire a quali u.i. è associata la comunione.
 

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