Fonte Normativa (fra parentesi i richiami dello scrivente)
Art. 1273. (Accollo). Se il debitore (impresa) e un terzo (acquirente) convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore (banca) può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore
L’adesione del creditore (banca) importa liberazione del debitore originario (impresa) solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore (banca) dichiara espressamente di liberarlo Se non vi è liberazione del debitore (impresa) questi rimane obbligato in solido col terzo (acquirente) (ex art1292).
In ogni caso il terzo (acquirente) è obbligato verso il creditore (banca) che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore (banca) le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta
L'accollo del mutuo nulla ha a che fare con possibili questioni fallimentari che, in caso andrebbero, ( o meglio ancora andavano) valutate per tempo con un esperto della materia