Come previsto dall'art. 525 del codice civile "fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità."
Sottolineo che la rinuncia all'eredità è revocabile entro il termine decennale di prescrizione, art. 480 del codice civile, e sempre che come detto il chiamato di grado ulteriore non abbia accettato l'eredità venuto a conoscenza della rinuncia del precedente chiamato.
La Cassazione con la recente sentenza n. 5152/2012 ha precisato in tema di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità che nelle successioni legittime si concretizza una offerta del patrimonio caduto in successione a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori simultaneamente.
Quindi in pendenza del termine per l'accettazione dei primi chiamati i successivi chiamati potranno esercitare un'accettazione dell'eredità valida ma con efficacia subordinata al venir meno del diritto dei primi per rinuncia o per intervenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità avrà decorrenza anche per i successivi chiamati dal decesso del cuius con la precisazione dell'ultimo comma dell'art. 480 per cui il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Avv. Luigi De Valeri
Sottolineo che la rinuncia all'eredità è revocabile entro il termine decennale di prescrizione, art. 480 del codice civile, e sempre che come detto il chiamato di grado ulteriore non abbia accettato l'eredità venuto a conoscenza della rinuncia del precedente chiamato.
La Cassazione con la recente sentenza n. 5152/2012 ha precisato in tema di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità che nelle successioni legittime si concretizza una offerta del patrimonio caduto in successione a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori simultaneamente.
Quindi in pendenza del termine per l'accettazione dei primi chiamati i successivi chiamati potranno esercitare un'accettazione dell'eredità valida ma con efficacia subordinata al venir meno del diritto dei primi per rinuncia o per intervenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità avrà decorrenza anche per i successivi chiamati dal decesso del cuius con la precisazione dell'ultimo comma dell'art. 480 per cui il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Avv. Luigi De Valeri