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Come previsto dall'art. 525 del codice civile "fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità."
Sottolineo che la rinuncia all'eredità è revocabile entro il termine decennale di prescrizione, art. 480 del codice civile, e sempre che come detto il chiamato di grado ulteriore non abbia accettato l'eredità venuto a conoscenza della rinuncia del precedente chiamato.

La Cassazione con la recente sentenza n. 5152/2012 ha precisato in tema di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità che nelle successioni legittime si concretizza una offerta del patrimonio caduto in successione a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori simultaneamente.
Quindi in pendenza del termine per l'accettazione dei primi chiamati i successivi chiamati potranno esercitare un'accettazione dell'eredità valida ma con efficacia subordinata al venir meno del diritto dei primi per rinuncia o per intervenuta prescrizione.
Il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità avrà decorrenza anche per i successivi chiamati dal decesso del cuius con la precisazione dell'ultimo comma dell'art. 480 per cui il termine non corre per i chiamati ulteriori se vi è stata accettazione dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Avv. Luigi De Valeri
 

Rovald

Membro Attivo
Proprietario Casa
Accettazione e successione

Mia mamma e' mancata nel 1998. Da un precedente matrimonio ha avuto una figlia e da una successiva convivenza siamo nati io e mio fratello. Alla sua morte la figlia di primo letto con la quale,non per causa sua, non esistevano rapporti dialcungenere (nonsi e' nemmeno presentata al funerale...) si e' palesata per l'eredita' dell'appartamento attualmente occupato dal convivente di mia madre e padre dime e mio fratello. Lacasa fu comprata con laliquidazione di mio padre ma siccome lui non era divorziato per evitare problemi fu intestato amia mammae mio padresi riservo'una quota di usufrutto. La sorellastra ci ha trascinato in tribunale per il beneficio di inventario due mesi dopo la morte di mamma. Dopo l'inventario non si e' piu' fatta viva senza dirci se accettava o meno la sua quota. A quel punto sia io che mio fratello non abbiamo avviato alcuna pratica successoria anche perche' avremmo dovuto anticipare la sua quota. Mio papa' si e' sempre occupato di tutte le spese della casa e ora vorremmo sapere alla sua morte per poter finalmente fare le pratiche in che situazione io e mio fratello ci troveremo nei confronti della sorella? Grazie
 

Antonella82

Nuovo Iscritto
Ho acquistato una casa meno di un mese fa. All'atto dell'acquisto non era stata fatta l'accettazione dell'eredità da parte del venditore che aveva avuto l'immobile in eredità dopo la morte della madre nel 1982. Si è proceduto lo stesso al rogito, promettendoci di farlo successivamente.La domanda che voglio porre è la seguente: è obbligatoria l'accettazione dell'eredità da parte del venditore anche se si tratta di un bene ereditato nel 1982? Senza questa trascrizione io potrei incorrere in qualche inconveniente? Attualmente non è ancora pronto l'atto di proprietà.
Grazie
 

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