Gatta
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A stretto rigore il diritto alla provvigione matura a favore del mediatore normalmente nel confronto di entrambe le parti "se l'affare è concluso per effetto del suo intervento".Tanto sancisce l'art.1755 cod.civ.
La lex 39/89 all'art.6 inoltre prevede che "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli".
Secondo la giurisprudenza: "L’affare può dirsi concluso allorquando le parti messe in relazione dal mediatore, abbiano ottenuto il risultato voluto il cui contenuto sia tutelato dall’ordinamento giuridico".
Personalmente e del resto per mia esperienza diretta,ritengo corretto e molto professionale che il mediatore si faccia liquidare avanti il Notaro a stipula avvenuta.
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La lex 39/89 all'art.6 inoltre prevede che "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli".
Secondo la giurisprudenza: "L’affare può dirsi concluso allorquando le parti messe in relazione dal mediatore, abbiano ottenuto il risultato voluto il cui contenuto sia tutelato dall’ordinamento giuridico".
Personalmente e del resto per mia esperienza diretta,ritengo corretto e molto professionale che il mediatore si faccia liquidare avanti il Notaro a stipula avvenuta.
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