Rileggiti il post di Arciera di lunedì alle 23,09 e i seguenti, rileggiti il codice civile, sono andata a rileggermi avvisi di accertamento del passato, è la data di notifica quella che conta. E mi sembra che anche il comune di Milano concordi...
Non ho bisogno di rileggere post con cui si traggono conclusioni errate.
Bisogna leggere e saper interpretare le norme e le sentenze.
Art. 149, comma 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 263/2005):
"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".
Art. 4, comma 3 della legge n. 890/1982:
"L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione".
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 04/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".
(*)
Da quanto sopra consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale viene individuato:
-
per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste;
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.
Quindi l'atto di accertamento,
se consegnato alle poste prima dello spirare del termine di decadenza, è perfettamente valido anche se perviene al destinatario dopo tale termine.
(*) Altre testuali parole presenti nella sentenza:
La notificazione a mezzo posta di atti giudiziari si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anziché alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari, quale appunto l'agente postale, sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta fermo, per il destinatario, il perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.