Resilent

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno, spero che qualcuno possa darmi un consiglio utile su questa storia che a me pare assurda.

Nell’agosto del 2023 ricevo un accertamento riguardante una locazione registrata con cedolare secca negli anni 2016 - 2017, nello specifico il mancato pagamento dell’imponibile dell’anno 2017 (quello del 2016 fu regolarmente versato). L’imponibile che dimenticai di versare è di 565 euro (il reddito in questione ammonta a 5.650 euro).

Nell’accertamento ricevuto da Agenzia delle Entrate l’imponibile è invece calcolato al 21%, in più si irrogano sanzioni da un minimo di 2433 euro a un massimo di 4867 euro. (fino al 480% sull’importo - già raddoppiato - del 21%)

A settembre chiedo un accertamento con adesione segnalando che l’importo che mi si chiede è stato calcolato con l’aliquota sbagliata. Il contratto di locazione fu regolarmente registrato e riporta chiaramente che è un contratto con cedolare secca (allegammo anche la scheda per la determinazione del canone concordato).

Ottobre 2023: Primo contraddittorio all’Agenzia delle Entrate della città dove risiedo: si conviene che l’aliquota del 21% è sbagliata; mi si chiede di inviare il contratto all’Agenzia delle Entrate della città in cui l’appartamento era locato affinché lo modifichino e riportino l’aliquota corretta (quella del 10%).

Mando una prima PEC all’Agenzia delle Entrate di quella città allegando il contratto, la scheda con cui fu calcolato il canone concordato e la ricevuta di registrazione.

L’Agenzia delle Entrate di quella città mi risponde di aver inviato (per competenza) tutto all’Agenzia delle Entrate della città dove risiedo.

Contatto nuovamente l’Agenzia delle Entrate della città dove risiedo segnalando ciò, questi ultimi mi chiedono nuovamente di contattare l’altra Agenzia delle Entrate poiché - a loro avviso - sono loro a dover modificare il contratto.

Mando una nuova PEC all’Agenzia delle Entrate della città di locazione allegando nuovamente tutto, mi si risponde nuovamente che la documentazione è stata inoltrata per competenza all’Agenzia delle Entrate della città dove risiedo.

Al secondo contraddittorio la mia richiesta di accertamento con adesione è chiusa con esito negativo, poiché il contratto non è stato modificato.

Quindi l’Agenzia delle Entrate mi chiede di pagare il doppio dell’aliquota dovuta, in più irroga sanzioni fino al 480%, non modifica il contratto riportando l’aliquota giusta e respinge la mia richiesta di conciliazione motivando che il contratto non è stato modificato (poiché i due uffici - quello dove risiedo e quello della città di locazione dell’appartamento - si sono rimpallati le responsabilità). In questo modo un imponibile di poco più di 500 euro rischia di trasformarsi in un esborso di quasi seimila euro.

Ora, mi chiedo se dovrei presentare ricorso al giudice tributario contro l’accertamento fiscale ricevuto all’inizio argomentando che l’aliquota richiesta è errata, oppure oppormi al rigetto della mia richiesta di accertamento con adesione (magari richiedendola ex novo ).

Naturalmente mi rivolgerò a un tributarista, tuttavia sarei grato se qualche esperto vorrà darmi un consiglio.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, credo che il consiglio se lo sia già dato da solo...

Le riporto quanto risulta sul sito dell'Agenzia Entrate in merito all'iter dell'accertamento con adesione:
Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo il contribuente, se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione, può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Quanto al contenuto dell'impugnazione, bisognerà che un professionista esperto in ambito tributario esamini il caso e le consigli la strategia migliore
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
potresti provare a presentare un'istanza di autotutela, evidenziando per esempio la
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

purtroppo potrebbero non risponderti,

o anche rivolgerti al Garante del contribuente


in questo caso arriverà la risposta al Garante, che te la inoltrerà
 

Resilent

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti, aggiorno il post:

Il tributarista mi sconsiglia un ricorso poiché potrei essere soccombente: l’agenzia immobiliare registrò erroneamente il contratto nella categoria L1 (cedolare secca al 21%) e non L2 (cedolare secca al 10%). Pare che sia quindi sensato cercare di transare pagando il 21% + 30% di sanzioni (come garantisce l’Accertamento con adesione) piuttosto del 480% che pagherei in caso di mancato accordo con Agenzia delle Entrate.

Ora la questione è : poiché la prima istanza di accertamento con adesione si è conclusa con esito negativo (per le ragioni spiegate nel primo post) risulta sia possibile chiederne la revisione oppure rinnovare l’istanza ex-novo? Qui parrebbe di sì (sentenza della Cassazione):

“Nel caso di specie, osservano i massimi giudici, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell'istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude per il raggiungimento dell'accordo o per il mancato raggiungimento dell'accordo, il verbale in cui si dà atto del mancato www.ecnews.it Page 2/3 Edizione di martedì 23 Maggio 2023 raggiungimento dell'accordo - equivalente al rigetto dell'istanza - non può essere qualificato come rinuncia all'istanza, “che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinchè possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale”

Grazie
 

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