ralf

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Decreto Legislativo del Governo: Direttiva Servizi, Art.73 Soppresso il ruolo Mediatori.

Art. 73
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)
1. E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di
inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e
delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei
requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di
impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività,
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non
rientranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività
relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del
REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa
attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si
intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del
comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
 

Jrogin

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Ciao Ralf, questo è il testo del decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale, o è ancora ufficioso?
 

ralf

Nuovo Iscritto
Non credo sia ancora stato pubblicato dalla gazzetta ufficiale, il testo però è quello che già circola e di cui si conoscevano i contenuti. In fondo non è cambiato un granchè dal punto di vista della sostanza se tutto si ferma quì. Quello che cambia e penso alla tutela dei proprietari immobiliari, è una minore riconoscibilità dell'importante e delicato ruolo che un buon agente immobiliare svolge.E' veramente incredibile che un mediatore, per le cui mani passano trattative che muovono interessi economici di rilievo, con famiglie che in una compravendita impegnano a volte una parte consistente dei loro redditi, veda sminuire così la sua figura che,al contrario andava ancora di più riconosciuta ,magari aumentando le responsabilità professionali ma con diritti e doveri molto più delineati.Ora, senza il ruolo, l'agente immobiliare è in un registro generico di imprese. Roba da ..
 

Jrogin

Fondatore
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Professionista
se tutto si ferma quì.
Speriamo:disappunto:.
Non mi vorrei ritrovare come nel Frankestein di Mel Brooks: "potrebbe andare peggio.... potrebbe piovere....(tuono)!!.

Per il resto condivido la tua analisi.
 

Il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quindi non starei a considerare quelli di "fazione" per ora nonostante sia del tutto probabile che il testo postato da Ralf sia conforme e quello che è stato deliberato.

Non appena sarà disponibile, lo pubblicheremo ;)
 

Marsal66

Nuovo Iscritto
Non credo sia ancora stato pubblicato dalla gazzetta ufficiale, il testo però è quello che già circola e di cui si conoscevano i contenuti. In fondo non è cambiato un granchè dal punto di vista della sostanza se tutto si ferma quì. Quello che cambia e penso alla tutela dei proprietari immobiliari, è una minore riconoscibilità dell'importante e delicato ruolo che un buon agente immobiliare svolge.E' veramente incredibile che un mediatore, per le cui mani passano trattative che muovono interessi economici di rilievo, con famiglie che in una compravendita impegnano a volte una parte consistente dei loro redditi, veda sminuire così la sua figura che,al contrario andava ancora di più riconosciuta ,magari aumentando le responsabilità professionali ma con diritti e doveri molto più delineati.Ora, senza il ruolo, l'agente immobiliare è in un registro generico di imprese. Roba da ..
Quello che considero veramente "Incredibile" è che esistono soltanto sei articoli del codice civile a disciplinare l'attività delle agenzie immobiliari...........tutti e sei dedicati esclusivamente alla tutela sacrosanta della commissione a loro spettante...............mentre il loro cliente viene letteralmente ignorato dalla giurisprudenza. Tutto questo lascia spazio ad agenti immobiliari senza scrupoli (sui quali non faccio nomi ma soltanto qualche velato riferimento alla provenienza regionale......ad esempio.....Pugliese SpA oppure Napoletano SpA) che utilizzano la trappola del contratto vessatorio con l'esclusiva per tenere letteralmente in ostaggio il proprietario dell'immobile. Chi vende ha il diritto di poter vendere sempre e solo alla proprie condizioni senza diventare vittima degli articoli articoletti e micropostille inseriti nei contratti capestro.
 

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