tenerife

Membro Attivo
Salve a tutti mi chiamo Tenerife e vorrei avere informazioni riguardo alla ripartizione millesimale delle spese di manutenzione dell'ascensore. Abito al pian terreno e il mio appartamento, di 45 mq è collocato a due metri dal portone di entrata e ben lontano dall'acensore!! L'amministratore mi ha chiesto il pagamento di tale manutenzione. Posso non pagarla visto che non usufruisco minimamente dell'ascensore?
Ringrazio anticipatamente.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La cassazione si è pronunciata affermando che le spese sia di installazione e manutenzione vanno ripartite ex art. 1123 c.c. ossia in base ai millesimi di proprietà generale mentre le spese di uso e di ordinaria manutenzione vanno imputate in base ai millesimi delle scale ex art. 1124 c.c (metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per la restante metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)
Questi articoli sono però derogabili dal regolamento condominiale. Pertanto potrebbe essere che per le spese per la manutenzione degli ascensori, debba ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento allorche' preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.
 

Emi

Membro Attivo
Proprietario Casa
ciao tenerife, se il tuo appartamento e' al piano terra, e non c'e' ascensore dall'interrato che si possa utilizzare anche per arrivare al piano del tuo appartamento, credo che si possa utilizzare la sentenza della Corte di Cassazione n. 7077 del 22.06.95, che recita ....." esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire uno o più condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi". Ciao
 

tenerife

Membro Attivo
Ti ringrazio Emi per questa preziosa notizia :D
L'ascensore del mio palazzo parte dal piano terra e non dal seminterrato.
Leggerò questa sentenza: Grazie ancora. Ciao
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Normalmente è tutto scritto nel regolamento condominiale. Tuttavia sicuramente devi partecipare alle spese di manutenzione straordinaria (rifacimento cabina, sostituzione funi e/o motore, ecc), mentre per la manutenzione ordnaria non dovresti pagare nulla perchè difatto l'ascensore non lo usi.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Segnalo un ultimo pronunciamento giurisprudenziale in materia

Trib. civ.Salerno, sez. I, 3 novembre 2009: In assenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c., a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto
 

carlor

Nuovo Iscritto
Se sei comproprietaria dell'ascensore (ad esempio perché è stato installato successivamente all'acquisto del fabbricato e tu l'hai pagato) sei tenuta alle sole spese della sua conservazione (manutenzione). Se oltre al fatto che tu sia comproprietaria c'è anche il fatto che ci sono locali comuni (soffitte, terrazzi, lastrici) ai piani alti sei tenuta anche alle spese del suo uso (energia elettrica, tipicamente).
 

carlo84

Nuovo Iscritto
La cassazione si è pronunciata affermando che le spese sia di installazione e manutenzione vanno ripartite ex art. 1123 c.c. ossia in base ai millesimi di proprietà generale mentre le spese di uso e di ordinaria manutenzione vanno imputate in base ai millesimi delle scale ex art. 1124 c.c (metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per la restante metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo)
Questi articoli sono però derogabili dal regolamento condominiale. Pertanto potrebbe essere che per le spese per la manutenzione degli ascensori, debba ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento allorche' preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.

Nel mio condominio abbiamo recentemente adeguato l'ascensore alle norme tecniche con sostituzione argano, funi, quadro elettrico ... e le spese sono state ripartite secondo la tabella ascensore ( che detta """ le spese della manutenzione, riparazioni ed esercizio sono attribuite come da tabella...) e non secondo tabella proprietà per cui le maggiori spese sono state sostenute per lo più dai piani alti e quasi nulla dai piani terra ( mm. 150 l'attico -- mm. 2,05 p.t.). Ora stiamo per sostituire la cabina, non perchè non funzionante ma perchè si vuole consentire l'accesso con carrozzina ad eventuali disabili. I condomini del p.t., con il placet dell'amministratore, hanno sostenuto ed ottenuto che anche in questo caso le spese venissero ripartite come per l'adeguamento. E' così? Può citarmi gli estremi della sentenza della cassazione? Grazie
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto