Il Piano Regolatore Generale o l’analogo piano urbanistico in vigore, infatti, suddivide il territorio in zone territoriali omogenee (ZTO) caratterizzate ciascuna da una specifica destinazione e suddivise a loro volta in sottozone.
Le zone territoriali omogenee, così come definite dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, sono le seguenti:
• A, centro storico
• B, detta di completamento, parzialmente edificata
• C, interessata da previsioni di espansioni dell’aggregato urbano
• D, destinata agli insediamenti produttivi
• E, destinata all’attività agricola
• F, destinata a infrastrutture di interesse pubblico, come ospedali e impianti sportivi.
La destinazione ad area agricola di una parte di territorio prescinde però dall’ effettivo esercizio di impresa agricola.
Lo scopo reale è invece quello di limitare l’attività edificatoria in tale area, salvaguardando il paesaggio e l’ambiente e mantenendo un equilibrio ottimale tra aree libere e aree costruite.
E'opinione corrente che in zona agricola non si possa assolutamente costruire una casa:
ciò non corrisponde completamente al vero, in quanto
l’attività edificatoria non è del tutto vietata ma è consentita solo entro limiti particolarmente ristretti.
L’abitazione che si può costruire in zona agricola deve avere in effetti i requisiti di casa colonica o casa del contadino ed essere strettamente correlata con l’esercizio di tale attività.
In linea di massima, i requisiti necessari sono i seguenti:
• il proprietario deve esercitare l’attività di imprenditore agricolo da almeno 3 anni
• la costruzione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico vigente (massimo 0,03 metri cubi a metro quadro).
Per ogni zona è infatti fissato un indice di fabbricabilità, ovvero un rapporto tra il volume dell’edificio che si può costruire e la superficie del terreno.
Poi leggi qua:
Se vendi casa in zona agricola, STAI ATTENTO ALL'ENFITEUSI…