Gianco

Membro Storico
Professionista
Questa è la situazione con due potenziali progetti, il primo è quello meno invasivo e più semplice, il secondo è uno dei tanti altri studiati, più ci si allontana (anche con un rampa curva) piuù aumentano i costi e la necessità di consolidare il terreno (sotto il quale passano anche tubazioni) per sua natura cedevole. Suggerimenti?
Da quanto appare nella foto, poiché esiste una finestrella sotto la finestra in esame, che verrebbe coperta dalla rampa, la sua realizzazione eliminerebbe la servitù esistente.
 

Laura.L

Membro Attivo
Proprietario Casa
La rampa avrebbe una struttura in ferro poggiata su piedini quindi la finestrella (del garage) non verrebbe oscurata completamente, diminuirebbe sicuramente la luce ( a dire la verità ininfluente al lato pratico) ma l'aerazione rimarrebbe comunque. La servitù la contestava l'inquilina della finestra sopra alla rampa, non l'inquilino proprietario del garage.
In che senso la rampa sarebbe più alta dei gradini? Ho capito male oppure non mi sono spiegata bene? La rampa non inficerebbe l'utilizzo dei gradini e non toglierebbe tanto spazio da rendere difficoltoso l'accesso a tutti gli spazi comuni da parte degli altri condomini. Essendoci poi dei bambini, quella sotto la finestra sembrerebbe la meno pericolosa....
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La L. n. 220/2012, che ha introdotto la riforma del condominio, ha modificato in senso restrittivo l’art. 2, comma 1, L. n. 13/1989 prevedendo, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, un quorum deliberativo bloccato alla maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c., cioè maggioranza dei presenti che abbiano almeno 500/1000.
"Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BB AA sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente:
1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai PGT) per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile,
2) come già detto, la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati (art. 7, co. 4).
Analoga deroga è prevista dall’art. 20.2 della LR 6/89 per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, escluse le mense e i servizi, con “concessione” o “autorizzazione”, motivatamente rilasciate (permesso di costruire) o assentite (Dia o Scia), in deroga alle prescrizioni dell’Allegato (art. 20.2), nel caso di:
a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap che possono pregiudicare la sicurezza propria e di colleghi o degli impianti,
b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.
3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, co. 5).
Analoga deroga è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 6/89 per le “concessioni” riguardanti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per le “autorizzazioni” riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria alle prescrizioni tecniche dell’Allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge,
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
4) Altra deroga è quella prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 1989 che riguarda le “concessioni” e le “autorizzazioni” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo tale norma i titoli abilitativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, possono essere rilasciati o assentiti purché motivati e documentati adeguatamente, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
In questi casi la deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma del progettista, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o degli spazi previsti dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della legge regionale a causa di vincoli o delle limitazioni imposte dallo strumento urbanistico vigente, che sono specificate nel successivo articolo 20.
5) l’ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall’art. 6.1 della legge n. 13/89 secondo la quale l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 stessa legge, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche ….. non è soggetta “all’autorizzazione ” di cui all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974."

da https://www.ancebrescia.it/2014/le-deroghe-in-materia-di-barriere-architettoniche/
 
Ultima modifica:

Gianco

Membro Storico
Professionista
La luce deve godere di luce ed aria diretta non può essere ridotta nel godimento del suo diritto. La rampa che verrebbe realizzata sopra la supposta(perché non visibile, ma intuibile) rampa laterale, per costruzione sarebbe più alta della stessa poiché unirebbe con un'unica livelletta (linea) il pianerottolo con il punto da dove parte la rampa. E' evidente che detta linea supera per quota i gradini.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
La luce deve godere di luce ed aria diretta non può essere ridotta nel godimento del suo diritto.
...salvo il proprietario di detta finestrella (garage/cantina) accetti la "lesione".

A lamentarsi è unicamente il proprietario della finestra superiore ...e non perchè si limiti la sua ""veduta" ma "viceversa" ( chi usa la rampa sarebbe più agevolato nel spiare verso l'interno.

Ora contando l'alzata "media" chi passa si troverebbe circa 30 cm. più in alto di quanto accade ora.
Direi pretestuosa l'opposizione per questioni di privacy... 9 su 10 avrà pure una tenda.
 

Laura.L

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il proprietario della finestrella non si è opposto.
La finestra non ha tende ma sono presenti inferriate fisse, zanzariera e pellicole opacizzanti per circa 40cm di vetro. Ci siamo offerti anche di installare a nostre spese appositi vetri che impediscono la visione dall'esterno ma la signora si è impuntata, a dire il vero dall'inizio senza ancora vedere alcun disegno. Dopo 1 anno dalla prima richiesta l'amministratore ha presentato una rampa di 18 mt che entrava profondamente nel giardino per poi curvare e tornare al camminamento principale; soluzione che avrebbe tenuto la rampa lontana, ma per molti metri perpendicolare alla finestra, permettendo una magnifica visione del suo soggiorno per un lungo tratto del percorso. L'ha risolutamente scartata non perchè lesiva della privacy ma lesiva dell'estetica del giardino...
 

Laura.L

Membro Attivo
Proprietario Casa
Potresti avere ragione, ma graveresti la preesistente servitù.

Quale sarebbe la servitù della finestra grande? Affaccia sul cortile e marciapiede di proprietà condominiale. Non verrebbe impedito l'affaccio né la luce. Scusate se cerco il cavillo ma quella è un osso duro e vorrei avere più argomenti possibile per controbattere
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Non so disegnare, ma una bella rampa che comincia dritta ( perpendicolare al lato lungo) sul lato sinistro del "pianerottolo scale ", poi va a 90 ° scendendo e prosegua parallela ai gradini ( lato lungo), dove c'è già il posto ?
O addirittura coprendo i gradini , lato lungo, visto che ci sono i gradini anche sui due lati corti ?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto