La mia vicenda si è poi conclusa non dando seguito all'abbattimento dell'albero, ma provvedendo solo alla sua potatura. Questo perché l'amministratore non se l'è sentita di dare seguito alla delibera condominiale di abbattimento anche se accompagnata, oltre che da schiacciante maggioranza assembleare, anche dal parere scritto da parte del giardiniere, in quanto esiste una sentenza della Corte di Appello di Roma (6 Febbraio 2008 n. 478) che in sintesi dice che:
“ l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008 n. 478).
Occorre poi verificare il Regolamento Comunale se indichi regole e divieti.