l'inquilino comunica la volontà di recedere anticipatamente il contratto ma lascia l'immobile con due mesi di anticipo (senza preavviso, chiamandomi il giorno stesso per riconsegnare le chiavi) non rispettando la scadenza dei 6 mesi che peraltro egli stesso aveva messo nero su bianco.
Potrebbe essere il tuo caso, visto che la "lite" tra te ed il tuo ex inquilino riguarda una somma di denaro, e non vicende relative al contratto di locazione (che è già stato risolto) né al rilascio dell'immobile
Sulla questione proposta, reputo sussista competenza del
Giudice di Pace e ciò a condizione che non si pretenda l'adempimento del contratto di locazione.
- Art. 1453 CC e Art. 2043 CC
- Cassazione Sezioni Unite 21582 del 2011
- Cassazione 2865 del Febbraio 2015
Presupposto giuridico che consentirà di adire il Giudice di Pace è l'
azione di risarcimento per fatto colposo/doloso altrui (art.2043 Cc); nel caso specifico, il danno patito dal locatore è:
- attribuibile a fatto colposo/doloso del conduttore;
- danno consistente nei canoni non versati per irregolare esercizio del diritto di recesso.
danno risarcibile anche in presenza di altre azioni legali a tutela del locatore; non si dimentichi infatti quanto disposto dall'art. 1453 Cc, secondo il quale la parte lesa può chiedere, a sua scelta, o l’adempimento o la risoluzione per inadempimento, salvo in ogni caso
il suo diritto a richiedere anche il
risarcimento del danno; tal diritto sussiste a prescindere dal fatto che si sia anche optato per l'adempimento e/o la risuluzione contrattuale; il diritto ex art.2043 Cc opera, nè è in alcun modo comprimibile (in tal senso proprio Cassazione 2865 del 2015)
Stabilito quindi che il locatore ben possa agire
solo per il
risarcimento del
danno conseguito, si tratterà quindi di stabilire di chi sia la competenza in tal evenienza; ebbene, trattandosi di somma di denaro certa (e non di una valutazione circa il rapporto giuridico sottostante), così come disposto da Cassazione 21582 del 2011, ben potrà essere adito il Giudice di Pace (nei limiti di valore come ricordato da
@uva); unica possibilità per il conduttore moroso di eccepire la competenza del Tribunale: presentare una richiesta di
accertamento incidentale quanto al diritto reale sottostante e a condizione che tale richiesta
non appaia,
ictu oculi, sulla base delle evidenze probatorie adotte dal locatore,
infondata e strumentale