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Prima di tutto occorre vedere se il frontalino realmente esiste.
Spesso viene chiamato frontalino il semplice fronte cioè lo spessore della soletta
perpendicolare al pavimento. Il FRONTE , ossia lo spessore della soletta esiste ovviamente in ogni balcone
Il FRONTALINO, invece, è il rivestimento decorativo aggiunto sovrapposto al fronte e non è detto che vi sia. Quando c è ( si vede) esso ha normalmente la sola funzione decorativa, di completamento dell’estetica della facciata.E’ per questo motivo che tutti i condomini , compresi quelli che non hanno balconi , debbono partecipare alle spese della sua manutenzione ( sua del frontalino non del balcone).
A prescindere da ogni altra considerazione occorre controllare se il REGOLAMENTO CONDOMINIALE tratta questo argomento.
Per quanto riguarda i BALCONI occorre sempre stabilire/ verificare il tipo di balconi: incassati, a sbalzo ecc con ringhiera o con parapetto in muratura piena o tipo colonnine ( artistico).
Sui BALCONI non opera la presunzione legale di comproprietà ex art 1117 in primo luogo perché esplicitamente esclusi dalla norma perché non sono parte della struttura dell’edificio ma sono elementi accidentali che non svolgono nessuna funzione portante, anche accessoria nei confronti dell’edificio. Una simile funzione viene esplicata esclusivamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di cosiddetti balconi a castello in cui la trave centrale della piattaforma svolge appunto funzione portante.
I lavori di ripristino del cielino (ossia la parte sottostante del balcone) rappresentando la copertura del piano sottostante non toccano al proprietario del balcone ma al proprietario del piano sottostante salvo diversa disposizione del regolamento del condominio.
A volte quello che a volte si definisce frontalino è in realtà parte dell’intonaco esterno dei balconi. In tal caso è a carico del proprietario.
I frontalini intesi come tali , se di particolare interesse artistico, sono a carico di tutti i condomini per i rispettivi millesimi di proprietà.
Le spese di pitturazione della facciata è divisibile in millesimi di proprietà.
SENTENZE
Trib.civ Milano 26 marzo 2003 n,4241
I frontalini ed intradossi, quali elementi decorativi dei balconi, svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all intero stabile condominiale , determinandone la linea architettonica e sono parti comuni dell ‘edificio, di conseguenza la spesa per la loro riparazione ricade sui condomini tutti proporzionatamente al valore della proprietà di ciascuno.
Cass sez II civ. 30.01.2008 n2241 SPESE DI RIFACIMENTO DEI FRONTALINI DEI BALCONI PROSPICIENTI LA FACCIA DELL EDIFICIO
Il condomino ha l obbligo di partecipare alle spese per i lavori eseguiti sui balconi dell edificio da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell immobile