busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Fabbricato con quattro scale, hanno dei frontalini che sono caduti sul marciapiede sottostante.
I frontalini interessati appartengono alle prime due scale.
A chi viene addebitata la spesa, ai condomini appartenenti alle due scale interessate o ai singoli proprietari
dove il frontalino si è staccato?
Insomma, come viene suddivisa la spesa?
 
U

User_29045

Ospite
A questa fonte:

http://www.studiolegale-online.net/condominio_01.php

La giurisprudenza ha chiarito che nell'elenco previsto dall'art. 1117 c.c., sono anche inclusi:

I fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ineriscano ai balconi (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, mentre i balconi, essendo elementi accidentali rispetto alla struttura del fabbricato, e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni dell'edificio, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come prolungamento del piano [Cass. 23-6-95, n. 7148, rv. 493062].

... si precisa che i frontalini sono DI PROPRIETA' COMUNE.

Pertanto, E' SBAGLIATO ADDEBITARLI AI SINGOLI PROPRIETARI.
Andranno addebitati alle prime due scale del condominio, seguendo il principio di ripartizione basato sui MILLESIMI DI PROPRIETA'.
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
ti allego il risultato di un a mia ricerca sull'argomento spero ti possa essere utile
Prima di tutto occorre vedere se il frontalino realmente esiste.
Spesso viene chiamato frontalino il semplice fronte cioè lo spessore della soletta
perpendicolare al pavimento. Il FRONTE , ossia lo spessore della soletta esiste ovviamente in ogni balcone
Il FRONTALINO, invece, è il rivestimento decorativo aggiunto sovrapposto al fronte e non è detto che vi sia. Quando c è ( si vede) esso ha normalmente la sola funzione decorativa, di completamento dell’estetica della facciata.E’ per questo motivo che tutti i condomini , compresi quelli che non hanno balconi , debbono partecipare alle spese della sua manutenzione ( sua del frontalino non del balcone).

A prescindere da ogni altra considerazione occorre controllare se il REGOLAMENTO CONDOMINIALE tratta questo argomento.

Per quanto riguarda i BALCONI occorre sempre stabilire/ verificare il tipo di balconi: incassati, a sbalzo ecc con ringhiera o con parapetto in muratura piena o tipo colonnine ( artistico).

Sui BALCONI non opera la presunzione legale di comproprietà ex art 1117 in primo luogo perché esplicitamente esclusi dalla norma perché non sono parte della struttura dell’edificio ma sono elementi accidentali che non svolgono nessuna funzione portante, anche accessoria nei confronti dell’edificio. Una simile funzione viene esplicata esclusivamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di cosiddetti balconi a castello in cui la trave centrale della piattaforma svolge appunto funzione portante.

I lavori di ripristino del cielino (ossia la parte sottostante del balcone) rappresentando la copertura del piano sottostante non toccano al proprietario del balcone ma al proprietario del piano sottostante salvo diversa disposizione del regolamento del condominio.

A volte quello che a volte si definisce frontalino è in realtà parte dell’intonaco esterno dei balconi. In tal caso è a carico del proprietario.

I frontalini intesi come tali , se di particolare interesse artistico, sono a carico di tutti i condomini per i rispettivi millesimi di proprietà.

Le spese di pitturazione della facciata è divisibile in millesimi di proprietà.

SENTENZE

Trib.civ Milano 26 marzo 2003 n,4241

I frontalini ed intradossi, quali elementi decorativi dei balconi, svolgono una funzione di tipo estetico rispetto all intero stabile condominiale , determinandone la linea architettonica e sono parti comuni dell ‘edificio, di conseguenza la spesa per la loro riparazione ricade sui condomini tutti proporzionatamente al valore della proprietà di ciascuno.

Cass sez II civ. 30.01.2008 n2241 SPESE DI RIFACIMENTO DEI FRONTALINI DEI BALCONI PROSPICIENTI LA FACCIA DELL EDIFICIO

Il condomino ha l obbligo di partecipare alle spese per i lavori eseguiti sui balconi dell edificio da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell immobile
 
U

User_29045

Ospite
Grazie Sergio per la tua approfondita disamina sul tema.[DOUBLEPOST=1399553640,1399553579][/DOUBLEPOST]A questo punto ci vorrebbe una fotografia, per capire se trattasi di un elemento decorativo che svolge funzione di tipo estetico, oppure se banalmente è parte dell'intonaco esterno ai balconi.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
ti allego il risultato di un a mia ricerca sull'argomento spero ti possa essere utile
Prima di tutto occorre vedere se il frontalino realmente esiste.
Spesso viene chiamato frontalino il semplice fronte cioè lo spessore della soletta
perpendicolare al pavimento. Il FRONTE , ossia lo spessore della soletta esiste ovviamente in ogni balcone
Il FRONTALINO, invece, è il rivestimento decorativo aggiunto sovrapposto al fronte e non è detto che vi sia. Quando c è ( si vede) esso ha normalmente la sola funzione decorativa, di completamento dell’estetica della facciata.E’ per questo motivo che tutti i condomini , compresi quelli che non hanno balconi , debbono partecipare alle spese della sua manutenzione ( sua del frontalino non del balcone).

............., i frontalini sono considerati "parti comuni" solo quando si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass.sez. II civ. sentenza n° 2241 del 30/01/2008).
Ma talvolta, si confonde il "frontalino" con il "fronte", ossia lo spessore della soletta perpendicolare al pavimento. Il fronte, ovvero la soletta, esiste in ogni balcone.
Il frontalino, invece, è il rivestimento decorativo in aggiunta ed in sovrapposizione al fronte. E non tutti i balconi sono corredati di frontalino. Qualora quindi vi sia, ha la sola funzione decorativa, ovvero contribuisce a rendere l'aspetto della facciata
esteticamente più armonioso. Ed è per tale motivo, che le spese per i frontalini, laddove esistenti, vanno poste a carico di tutti i condòmini. E' questo è quanto statuito dalle sentenze: le spese di manutenzione del balcone sono a carico del proprietario, ad eccezione degli elementi decorativi che, determinando il "bene comune" estetica dell'edificio, vanno pagate da tutti.
http://www.propit.it/threads/frontalini-dei-balconi-a-chi-spetta-la-manutenzione.26735

:shock:k:
 
Ultima modifica di un moderatore:

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Il FRONTALINO, invece, è il rivestimento decorativo aggiunto sovrapposto al fronte e non è detto che vi sia. Quando c è ( si vede) esso ha normalmente la sola funzione decorativa, di completamento dell’estetica della facciata.
Facciamo un pò d'ordine quindi. Vi sono due tipi di frontalini. (così individuati dal volgo) Quelli con le decorazioni (ad esempio statue che reggono i balconi etc) e quelli invece che servono a difendere l'ossatura di ferro e cemento del balcone (questi frontalini se si staccano mostrano l'ossatura alle intemperie facendo più velocemente deperire il balcone. ) E' oramai assodato da numerose sentenze che questi sono proprio i casi per cui sono riconosciuti privati. La suprema corte dal 2007 si è pronunciata all'unanimità riconoscendoli privati e non vi è stata più sentenza contraddittoria come nei decenni passati
sentenza della cassazione 1784/2007 ( frontalino privato)
 
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User_29045

Ospite
Facciamo un pò d'ordine quindi. Vi sono due tipi di frontalini. (così individuati dal volgo) Quelli con le decorazioni (ad esempio statue che reggono i balconi etc) e quelli invece che servono a difendere l'ossatura di ferro e cemento del balcone (questi frontalini se si staccano mostrano l'ossatura alle intemperie facendo più velocemente deperire il balcone. ) E' oramai assodato da numerose sentenze che questi sono proprio i casi per cui sono riconosciuti privati. La suprema corte dal 2007 si è pronunciata all'unanimità riconoscendoli privati e non vi è stata più sentenza contraddittoria come nei decenni passati
sentenza della cassazione 1784/2007 ( frontalino privato)

A questo punto, cara Arciera, nel weekend vado da OBI e compro tanti angioletti di gesso da incollare esternamente al balcone, così i frontalini diventano condominiali, ah ah ah ah ah ;) ;) ;)[DOUBLEPOST=1399644351,1399644217][/DOUBLEPOST]Scherzi a parte, i miei frontalini sono dunque - ahimé - rigorosamente privati.
Speriamo non si scrostino mai! Anche perché all'altezza a cui abito, sono tegole di ferro in testa!!!
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
possono passare per condominiali quando anche gli altri del condominio vengono coinvolti dal problema. (così ci rispose la proprietà edilizia di Roma ad una nostra domanda)
 
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User_29045

Ospite
possono passare per condominiali quando anche gli altri del condominio vengono coinvolti dal problema. (così ci rispose la proprietà edilizia di Roma ad una nostra domanda)

OK, quindi devo comprare un martello allungabile col quale, a mezzanotte, prenderò a martellate i frontalini altrui per rendere condominiale il problema ;)
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
questa è una delle tante possibilità. Oppure pregare santogiovanniXXIII[DOUBLEPOST=1399644767,1399644689][/DOUBLEPOST]una curiosità: sopra hai qualcuno che ti copre il balcone?
 

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