nikkino80dc

Membro Attivo
Caso: un piccolo agglomerato di case è raccolto attorno a una stradina privata, unico accesso sia carrabile che pedonale ad ognuna delle abitazioni. Arriva il tempo di rifare il manto stradale.
Tutti sono concordi di partecipare pro-quota e non per millesimi. Un condomino, una vecchia signora senza auto nè mezzi a motore, ha un titolo di proprietà che esclude l' accesso carraio e il posteggio di auto all'interno del proprio condominio (a cui si accede sempre dalla stradina privata).
Quesito: può costei chiamarsi fuori dalle spese di rifacimento della strada dal momento che non possiede auto, né diritti di accesso carrabili (sì alla stradina) ma non al condominio ove abita?
Eventualmente, qualora non potesse chiamarsi fuori dal contribuire, potrebbe eccepire di dove pagare sulla base dei millesimi di proprietà e non sulla base di quanto deciso dalla maggioranza degli abitanti dell' agglomerato, per diritto di quota?
Quesito per veri esperti della comunione (non della chiesa ma quella degli edifici).
Rispondere con cognizione e dovizia, buttando un occhio al diritto e un occhio alle sentenze, meglio citando la Cassazione Civile.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Rispondere con cognizione e dovizia, buttando un occhio al diritto e un occhio alle sentenze, meglio citando la Cassazione Civile.
Con quanto hai scritto penso che non troverai risposte. Così chiedi di avere un consulto specifico che solo un professionista che visioni i luoghi i diritti e la conformazione delle varie proprietà, cosa che rientra nella fattispecie di incarico professionale che comporta un'adeguata parcella.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusatemi, la stradina e' al servizio di un agglomerato. Sarà questo agglomerato a pagare le spese. Il problema non sorge per la "vecchietta", bensì per tutti. Solo in presenza di delibere condominiali che confermano tale decisione, tutti sarebbero chiamati a pagare. Perché tutti usufruiscono del bene. Poco importa se a cavallo o in calesse. Il problema sorge quando si va a verificare di chi è la stradina. È proprietà delle palazzine? In che misura? Fa parte delle proprietà comuni, nello specifico, della palazzina in cui abita la signora? Dopodiché il responso e' semplice
 
J

JERRY48

Ospite
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964)
dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine
decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte (1109).
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi
causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una
spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione...
Se esiste una deliberazione che l'abbia approvato. Non è detto che ciò sia avvenuto nella fattispecie in discussione e in ogni caso il termine di trenta giorni per impugnarlo sarà con tutta probabilità spirato.
 
J

JERRY48

Ospite
L'OP ha scritto "arriva il tempo di rifare il manto stradale", quindi possiamo ipotizzare che è una intenzione.
Poi dalle domande che fa, si desume che nessuna decisione assembleare è stata presa, per cui il termine di 30 gg. non è da prendere ancora in considerazione.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Nell'atto di acquisto dell'appartamento c'è un riferimento alla strada, in quanto con l'acquisto dell'u.i si è acquistato anche, in modo indivisibile, la stessa. Lì ci dovrebbe essere anche il riferimento diretto o indiretto alla ripartizione delle spese in caso di lavori (come in questo caso).
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Veramente nell'atto di acquisto, a quel che sappiamo, c'è un riferimento all'impossibilita' per la signora di parcheggiare negli spazi interni condominiali. Non e' detto che sia una proprietà comune. E' privata. Lo dice il nostro amico. Non sappiamo a chi appartiene. Noi possiamo dire che la spesa sicuramente deve essere deliberata da coloro i quali hanno la proprietà della stradina.
 
J

JERRY48

Ospite
ha un titolo di proprietà che esclude l' accesso carraio e il posteggio di auto all'interno del proprio condominio (a cui si accede sempre dalla stradina privata).
Puoi spiegare il fatto che la signora abbia titolo di proprietà e l'esclusione dell'accesso carraio e posteggio auto?
E' proprietaria della stradina solo con diritto di passaggio pedonale per raggiungere la sua abitazione?
A mio parere non dovrebbe partecipare pro quota assolutamente.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto