Questa mattina mi sembri non brillante ...
capita anche ai migliori ed io non sono tra quelli (almeno io non mi reputo)
QUando il costruttore vende il primo di 100 appartamenti, i condòmini diventano 2, e non ci sarebbe ancora obbligo di RdC.
giustissimo ma io non ho sostenuto il contrario. Mi sembra che
@griz abbia risposto esaurientemente al posto mio.
quando al rogito si allega il RdC, questo diventa contrattuale e tale resta
da:
Diritto & Diritti leggi qua
a)
regolamento contrattuale (o esterno); è predisposto, di regola, dall'unico originario proprietario dell'edificio successivamente divenuto condominio ed espressamente richiamato nei singoli atti di acquisto (Cass. 17/10/1959, n. 2933), accanto a tale fattispecie, che è quella che nella realtà pratica si rinviene con maggiore facilità, rientra in tale categoria anche l'ipotesi di regolamento approvato dall'assemblea dei condomini all'unanimità (Tribunale Cagliari 5/9/1990).
Il motivo per cui il regolamento predisposto dall'originario unico proprietario vincola tutti i condomini è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente ma anche all'uso delle parti comuni dell'edificio, lo stesso discorso può essere ripetuto,
mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità.
E' possibile che il bene venga acquistato prima che della redazione del regolamento, in tal caso, l'obbligo assunto dall'acquirente non consente al costruttore di comportarsi in modo arbitrario nella redazione del regolamento, che peraltro è privo di forza vincolante anche nel caso in cui i condomini nell'atto di acquisto si siano impegnati a rispettare il futuro regolamento (Cass. 13/9/1992 n. 9591). Solo il richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente consente di ritenere che questo faccia parte per relationem di ogni singolo atto.
b)
regolamento assembleare (o di origine interna); è il regolamento approvato dall'assemblea secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136 2° comma c.c., per quanto attiene quest'ultima categoria va detto che sovente tale tipo di regolamento viene anche definito regolamento condominiale questa definizione, tuttavia, non appare convincente ed indurre in confusione, poiché si deve tenere presente che anche il regolamento contrattuale è condominiale.
Trattandosi di deliberazione assembleare il regolamento approvato dalla maggioranza qualificata dei condomini, si perfeziona solo se nessuno dei condomini dissenzienti o assenti lo impugna, o se le eventuali impugnazioni non vengono rigettate dal giudice. Una volta perfezionato, il regolamento assembleare, diventa volontà collettiva e tutti i condomini sono vincolati ad osservarlo, così come possono pretenderne l'osservanza.
L'importanza della distinzione tra le due ipotesi di regolamento emerge pienamente
nel caso in cui la norma regolamentare disciplini non solo l'uso delle cose comuni, o la ripartizione delle spese, ma
imponga limiti all'uso o alla destinazione della proprietà esclusiva.
Per la verità non mi risulta nemmeno che il Condominio debba essere "registrato presso la conservatoria".
tutte le nuove costruzioni vanno registrate, anche gli edifici con un solo proprietario.