Dimaraz

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Gli abusi edilizi o catastali non si prescrivono mai come reato come ammenda sì.

Non mi riferivo alla "prescrizione" dell'abuso edilizio (comunque "curioso" che reati ben peggiori si prescrivano ben prima...specie se commessi da politici o "alte cariche")
ma alle pretese del nuovo proprietario 17 anni dopo l'acquisto.
 

Daniele 78

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Non mi riferivo alla "prescrizione" dell'abuso edilizio (comunque "curioso" che reati ben peggiori si prescrivano ben prima...specie se commessi da politici o "alte cariche")
ma alle pretese del nuovo proprietario 17 anni dopo l'acquisto.
Sicuramente poteva chiamarlo prima di partire in quarta con la richiesta danni, a volte parlando si riescono a risolvere molte cose.

Poi è dal 2010 che è nullo un atto se il Catasto non è a posto, non dal 2000 per cui se si facesse riferimento all’atto del 2000 e volendosi opporre credo che potrebbe avere buone probabilità. C’è da dire che quando vendi un immobile “libero da vizi che riducono il godimento della cosa venduta...” dicitura tipica di un atto notarile. Una difformità catastale può essere considerata un vizio che può impedire il godimento pieno della cosa dato che crea un appiglio fiscale alla P.A. per chiederti sanzioni; dato che l’assenza di un vano anche cantina determina una riduzione anche della rendita catastale e dunque di tutte le tasse collegate (IMU e TASI) oltre che sul valore catastale minimo che si calcola in atto come soglia sotto la quale non scendere onde evitarsi un controllo delle Entrate!
 

Daniele 78

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@Dimaraz i reati come abusi edilizi o catastali o sicurezza sui lavori sono terribili in quanto imprescrivibili.

È più facile che ne esci indenne se spari a qualcuno volontariamente che non se cade un operaio da un ponteggio e si fa male, molto male, e tu sei o titolare dell’impresa o Coordinatore sicurezza. Non ne esci!
 

Daniele 78

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Frase molto confusa.
Dopo 5 anni si prescrivono le multe per abusi edilizi Questo è l’iter tecnico pratico della prescrizione, molto tortuoso: Prescrizione degli illeciti penali di abuso edilizio

Ma il reato in se non si prescrive mai, per cui le somme non ti vengono più richieste decorsi i 5 anni (e sopra hai un iter), ma se c’è una sentenza di demolizione quella non va in prescrizione neanche dopo 30 anni, non scadono mai!
 
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Daniele 78

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Il reato si prescrive. È l'irrogazione della sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive che non è soggetta a prescrizione.
No perché se fai un abuso edilizio il reato (l’abuso) non lo prescrivi mai.
Se ti ordinano una demolizione che è la pena per un abuso non sanabile la pena non si prescrive, anche dopo 30 anni butti giù, se c’è un abuso sanabile presenti una CILA, SCIA o PDC in sanatoria ed allora cambia la questione in quanto riesci a sanare.
Anche perché se non fosse così ci sarebbe la piena commercialità di un immobile con abusi mentre ad oggi quando cambia il possesso di un immobile (compravendita, successione e donazione) va verificato che l’immobile non li abbia gli abusi edilizi e non abbia problematiche con le planimetrie catastali!

Per quanto riguarda le multe invece si prescrivono!
 

Nemesis

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No perché se fai un abuso edilizio il reato (l’abuso) non lo prescrivi mai
Il reato è l'illecito penale. E si prescrive!
Se ti ordinano una demolizione
Ti irrogano una sanzione amministrativa. Non una sanzione di tipo penale, prevista per i reati.
Per quanto riguarda le multe invece si prescrivono
I reati edilizi sono contravvenzioni, e non delitti. Quindi la pena pecuniaria prevista è l'ammenda. Visto che i reati si prescrivono, ovviamente se interviene la prescrizione il reato si estingue. Non vi può essere una condanna e la prevista sanzione penale non è irrogabile.
 
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Daniele 78

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Il reato è l'illecito penale. E si prescrive!
Ti irrogano una sanzione amministrativa. Non una sanzione di tipo penale, prevista per i reati.
I reati edilizi sono contravvenzioni, e non delitti. Quindi la pena pecuniaria prevista è l'ammenda. Visto che i reati si prescrivono, ovviamente se interviene la prescrizione il reato si estingue. Non vi può essere una condanna e la prevista sanzione penale non è irrogabile.
Da come parli sembri tu a fare pratiche edilizie e non io.
Se viene riscontrato un abuso edilizio interno tu oltre a mettere a posto l’abuso (o demolisci o rifai l’auroeizzazione in modo che sia corrispondente allo stato di fatto) paghi una sanzione fissa di 1.000€, oltre a sistemare l’abuso.
Se andasse in prescrizione non paghi più 1.000€ di sanzione ma l’abuso edilizio permane finché un tecnico non sarà incaricato di risolverlo.

Tanto è vero che ogni volta che si vende (o comunque si trasferisce il possesso un vecchio immobile) quasi sempre devi metterci mano per correggere gli abusi edilizi, e parlo di immobili che hanno 30/40 o più anni. Di recente ne ho visti alcuni che presentavano problematiche di questo tipo e parziali demolizioni dovevano per forza essere fatte!


Devi metterli a posto se possibile (presenti una pratica in sanatoria con disegni in corrispondenza della situazione reale), altrimenti, demolisci. Il controllo è tutto interesse anche delle proprietà, visto che ormai un immobile che ha abusi edilizi (ed anche difformità catastali) rende nullo il contratto dato che rappresentano una forte limitazione del godimento della cosa (dell’uso della stessa) in quanto non permettono di avere l’Agibilità; importantissima per attestare che il tuo fabbricati sia realmente privo di vizi e difetti e che possa avere una sua commerciabilità.

Stiamo parlando di un documento (l’Agibilità) che ha lo stesso valore del libretto di circolazione di un veicolo!
 

Daniele 78

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Sull'abuso edilizio @Nemesis ci sono anche queste sentenze Abuso edilizio: quando si prescrive il reato

l'abuso edilizio è sia un reato penale che un illecito amministrativo...

L'illecito amministrativo
L'abuso edilizio comporta anche un illecito amministrativo che si traduce nell'ordinanza di demolizione (cfr. Tar Emilia Romagna, sentenza 116/2003), dell'opera per la quale non interviene mai la prescrizione (v. orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato con pronunce 2529/2004 e 4607/2009), ma per la quale può essere richiesto un accertamento di conformità che può comportare la sanatoria del bene immobile.
 

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