Se avessi scritto "autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore", avrebbe capito.proveniente da licenza speciale della zona 2
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Se avessi scritto "autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore", avrebbe capito.proveniente da licenza speciale della zona 2
Anche non scrivendolo un radioamatore lo avrebbe capito lo stesso.Se avessi scritto "autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore", avrebbe capito.
Sì. Ma se lo fosse, avrebbe capito con il tuo solo "73".un radioamatore lo avrebbe capito lo stesso.
in realtà questa del 23% era stata l'affermazione della commercialista che si occupa del mio 730
Quindi per quanto dici, le uniche spese eventuali sarebbero quelle del notaio che però solitamente sono a carico di chi compra ?
La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.Cambia commercialista.
Esatto.
Ovviamente se ci sono "mediatori" ci saranno altri "oboli".
La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.
Dille di leggere l'articolo precedente.La commercialista mi ha indicato da dove ha recuperato l'informazione.
Fa riferimento al art. 68 Dpr. n. 917 del 22 dicembre 1986
Il 20% è l'aliquota dell'imposta sostitutiva. Che si applica quando il cedente richiede al notaio l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito. Se il cedente non si avvale di detta facoltà, e nei casi in cui l'imposta sostitutiva è esclusa (quando la plusvalenza costituisce reddito di capitale, se è conseguita nell’esercizio di arti o professioni, nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, se è relativa a cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria), sulla plusvalenza si applica invece l’imposizione IRPEF ordinaria in base all’aliquota marginale del contribuente (quella minima è del 23%).vendita entro 5 anni viene considerata come attività speculativa e dunque va tassata con un'aliquota del 20%
Falso per due motivi. La plusvalenza realizzata sulla cessione di immobili acquisiti per successione non è un reddito diverso, e quindi non è imponibile. E nei casi in cui la plusvalenza è imponibile, l'aliquota IRPEF minima è il 23%. E l'imposta sostitutiva, quando applicabile, è il 20%.Si è soggetti ad una tassazione del 5% sulla plusvalenza nel caso di una vendita prima dei 5 anni.
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