arcy

Membro Attivo
Salve,
seguito visita effettuata dall'Ente preposto alla verifica periodica dell'impianto di ascensore presso il mio condominio sono state verbalizzate alcune prescrizione afferenti la sicurezza per l'esercizio dello stesso. Successivamente la ditta titolare del contratto di manutenzione ha preventivato una spesa di 10.000 + IVA.
La mia domanda è se tale spesa, trattandosi di manutenzione straordinaria, è da computarsi tra i condomini in base ai millesimi di proprietà o con la tabella ascensore.
Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete dedicare al mio quesito
buona giornata
 

arcy

Membro Attivo
perchè si dovrebbe utilizzare la tabella degli appartamenti? non cisarebbe bisogno di una tabella ascensore in caso contrario, ti pare?
scusami ma non ho capito la tua risposta,
mi confermi che si ricorre alla ripartizione secondo l'art 1124 del cc, ovvero il 50% della spesa per millesimi di proprietà e del restante 50% in ragione dell'altezza che occupa il rispettivo immobile. E' corretto?
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi risulta ancora al 50.
Meglio. Però io capisco che ora sia il 36%
Parti condominiali - Portale Agenzia Entrate

L'importante è che l'amministratore faccia bonifici parlanti. Il genio di amministratore di una figlia lo scorso anno ha pagato con bonifico ordinario. Lei è a piano terra e con l'appartamento più piccolo e ci ha rimesso poco, ma per chi è al sesto piano con appartamento grande il danno è stato consistente.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
io capisco che ora sia il 36%
La Legge di Bilancio 2025 prevede il bonus ristrutturazione 50% soltanto per le abitazioni principali, 36% per le "seconde case".

Non è ancora chiaro come verrà considerato il bonus per lavori su parti comuni condominiali.

Io ho letto/sentito tre interpretazioni diverse:

1) I condòmini proprietari dell'abitazione principale usufruiscono del 50%; per quelli che danno in locazione l'appartamento o lo tengono a disposizione si applica il 36%.

2) Il bonus è il 36% per tutti i condòmini.
Perché il 50% riguarda soltanto la ristrutturazione dell'unità immobiliare detenuta come abitazione principale, non delle parti comuni condominiali.

3) Se il proprietario dell'abitazione principale la ristruttura e contestualmente vengono effettuati lavori sulle parti comuni, ha diritto al bonus 50% su tutto.
Perché gli interventi nell'unità immobiliare detenuta come abitazione principale "trainano" il bonus per quelli sulle parti comuni condominiali.

Se n'è parlato a febbraio a Telefisco (senza ottenere un chiarimento definitivo) e si sta ancora aspettando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
 

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