basty

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saprò dire in che direzione si saranno mossi i parenti o la compagna.
Appunto: al di la dei tecnicismi più o meno efficaci riguardo a formalità di disdetta ed elenco mobili, utili, corretti, ma che non sono una garanzia assoluta. mi preoccuperei dello status della compagna.

Da quanto scrivi mi pare chiaro un certo disaccordo tra figli e nuova compagna.

Se la unione è consolidata (non so se sia necessaria una sorta di formalizzazione) la compagna potrebbe avere il diritto a subentrare nel rapporto di locazione. E non è detto che la sua situazione reddituale sia in grado di sostenere il canone.
Potrebbe essere utile indagare e comportarsi di conseguenza.
 

Maxximo

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Appunto: al di la dei tecnicismi più o meno efficaci riguardo a formalità di disdetta ed elenco mobili, utili, corretti, ma che non sono una garanzia assoluta. mi preoccuperei dello status della compagna.

Da quanto scrivi mi pare chiaro un certo disaccordo tra figli e nuova compagna.

Se la unione è consolidata (non so se sia necessaria una sorta di formalizzazione) la compagna potrebbe avere il diritto a subentrare nel rapporto di locazione. E non è detto che la sua situazione reddituale sia in grado di sostenere il canone.
Potrebbe essere utile indagare e comportarsi di conseguenza.
Assodato che affitare aredato ho capito che è un suicidio, per quanto attiene la compagna, Lei ha una propia abitazione in paese limitrofo. Il conduttore vive da single. Sì è tutto un casino e al momento, mi sono accertato che il riscaldamento che avwevano spento, sia invece tarato su antigelo al fine di evitare danni agli impianti. E' davedere alla fine della degenza e della riabilitazione che cosa decidono, se rientra o se lascia.
 

uva

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per quanto attiene la compagna,
La posizione della compagna, e relativa possibilità di subentro nel contratto di locazione di cui non è cointestataria, dipende da se e come è regolata la convivenza.
La legge 76/2016 (meglio nota come Cirinnà / unioni civili) consente alle coppie eterosessuali non coniugate di registrare in Anagrafe la "convivenza di fatto" e acquisire alcune tutele giuridiche.

L'art. 1, comma 44 l 76/2016 recita:
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Se non si tratta di convivenza registrata e il contratto è intestato solo all'inquilino, in caso di suo recesso la compagna non ha diritto a rimanere nella casa anche se vi avesse fissato la residenza anagrafica.
In caso di morte del conduttore può subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 6 l. 392/1978.
 
Ultima modifica:

Maxximo

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La posizione della compagna, e relativa possibilità di subentro nel contratto di locazione di cui non è cointestataria, dipende da se e come è regolata la convivenza.
La legge 76/2016 (meglio nota come Cirinnà / unioni civili) consente alle coppie eterosessuali non coniugate di registrare in Anagrafe la "convivenza di fatto" e acquisire alcune tutele giuridiche.

L'art. 1, comma 44 l 76/2016 recita:
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Se non si tratta di convivenza registrata e il contratto è intestato solo all'inquilino, in caso di suo recesso la compagna non ha diritto a rimanere nella casa anche se vi avesse fissato la residenza anagrafica.
In caso di morte del conduttore può subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 6 l. 392/1978.

AGIORNAMENTO ODIERNO

Premesso che la compagna si è dimostrata irrilevante come previsto, essendo anche una non convivenza.

Oggi invece mi è arrivata raccomandata AR di disdetta, datata 18 u.s. a firma del conduttore e con sotto la firma quella del figlio come testimone e altro firmatario. In pratica a firma del conduttore, si è invocato i gravi motivi di salute per formalizzare la disdetta che avrà come termine con il 1 luglio 2025 con restituzione del immobile libero da cose e arredi e ultimo pagamento affitto nel mese di giugno 2025.

Mi pare corretta nella sua formulazione la disdetta?

A questo punto credo che domani dovrò cominciare a rimettere on line l'annuncio affittasi con prima una consultazione con il figlio circa possibilità di passaggio arredi a nuovo conduttore, cercando di fissare bene le loro pretese e la mia indisponibilità ad acquisire alcuno arredo.

In tal modo potrei liberare loro prima dal pagamento affitto con il nuovo subentrante.

Altri suggerimenti?

Sempre grazie e con l'occasione Buone Feste.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi pare corretta nella sua formulazione la disdetta?
Sì, il conduttore si impegna a rispettare il preavviso di 6 mesi.

possibilità di passaggio arredi a nuovo conduttore,
Chiarisci che se il nuovo inquilino non sarà interessato a rilevare i mobili (magari neppure gratuitamente se non gli servono o non gli piacciono), la casa dovrà essere sgomberata a cura e spesa dell'attuale conduttore.

Altri suggerimenti?
Come già detto:
I parenti devono permettere le visite per la ricerca del nuovo conduttore, secondo le modalità previste dall'apposita clausola del vostro contratto.
 

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