Ok, ma dall'Agenzia delle Entrate mi è stato riferito che per poter contribuire anch'egli alle spese di ristrutturazione deve in ogni caso essere residente nel mio stesso comune, non necessariamente nella stessa dimora. Le trasmetto l'ultima risposta ricevuta:
Riepilogando:
Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base
di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto
le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano
intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti
si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).
Quindi da come, mi ha descritto il suo caso , ha capito che in entrambi i casi il soggetto deve essere almeno presente nel comune dove è presente l’immobile, non spostando la residenza nell’unità immobiliare.
Per quanto riguarda il discorso relativo alla figura giuridica della convivenza di fatto, Le posso solo riportare le stesse informazioni già in suo possesso, ovvero che ai fini tributari e civilistici, per dimora abituale del soggetto, questa deve essere almeno nel comune di Sua residenza.