Jan80

Membro Attivo
Professionista
Purtroppo supponevo che la palestra fosse l'ultimo immobile della strada!
dai mappali il tratto di strada in questione non è accatastato, dichiarato dal Comune privato senza aggravio di uso pubblico e pertanto è di tutti i frontisti.
Questa è la risposta che aspettavo: il catasto non serve a individuare gli intestati degli immobili (sebbene sia un ottimo punto d'inizio), ma serve a capire come muoversi. Intanto la "strada" catastalmente non esiste, poiché è nata da porzioni di terreni (tipo strada interpoderale) come aveva già intuito @Gianco. Di certo fai bene a rivolgerti a un tecnico del posto, ma, per esempio, la palestra avrebbe un altro accesso da strada pubblica oppure no?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La palestra o chi per lei, possono accedere, transitare e se c'è lo spazio, senza bloccare il transito altrui, parcheggiare solo nel tratto ti proprietà antistante la stessa. In definitiva Ciascuno sul suo tratto di proprietà antistante deve poter parcheggiare, senza occupare gli spazi altrui e ostacolare il transito.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
Buongiorno,
scrivo in merito ad una problematica di uso ed accesso della stradina laterale dove risiedo, lunga circa 40 metri.
Premesso che sulla suddetta esistono 4 numeri civici e la strada finisce in corrispondenza di uno dei civici, quindi strada chiusa, ho chiesto al Comune la natura giuridica della via ed ho una asseverazione attestante che la via in questione non risulta classificata come strada comunicale e quindi non risulta gravata da uso pubblico, pertanto da considerare destinata ad uso privato.
Sono stati apposti i cartelli di proprietà privata, esistenti i cartelli regolari di passo carraio, ma la strada è perennemente occupata dalle auto dei clienti di uno dei civici locato ad una palestra, parliamo di centinaia di auto che arrivano, parcheggiano, sostano ovunque dalle 9 del mattino alle 22,30/23,00 di sera tutti i giorni della settimana.
La situazione è oramai insostenibile, dopo 3 anni di tentativi di dialogo per il quieto vivere il risultato è stato che hanno tolto il cartello di Proprietà privata, oscurato con sacchetti di plastica gli altri cartelli apposti sulla cancellata del vicino ed inoltre per la sottoscritta che, posta la mia auto davanti al mio passo carraio per esigenze di carico e scarico di beni personali, è stata chiamata la Polizia Municipale che mi ha fatto la multa nonostante io presente dichiarassi la mia identità, residenza e possesso di un titolo regolare per il passo carraio e l'asseverazione di strada privata senza uso pubblico.
La risposta è stata che a seguito segnalazione sono intervenuti e che io posso fare ricorso al Giudice di Pace.
Le domande che pongo sono le seguenti:
1) la Polizia può entrare in una strada privata senza uso pubblico e fare una multa oppure è illecita?;
2) leggendo fra gli articoli del CdS per il caso in questione i cartelli di strada privata potrebbero essere anche facoltativi, diversamente se apposti non è chiaro se assoggettati a particolari normative;
3) in accordo con la maggioranza dei prospicienti la stradina, è possibile mettere una sbarra?

Ringrazio per quanto vorrete riscontare e per i consigli su una situazione che credo sia molto ricorrente.
Buona giornata
se di proprieta privata trattasi, i vigili non hanno nessuna competenza territoriale. men che meno la stessa è assoggettata alle norme del cds. di concerto con i comunisti, dovreste apporre una chiusura che legittima e rafforzi la natura privata della stradina. naturalmente prima di cio, meglio sarebbe espletare ricerche ipo-catastali e notarili che certifichino e provi
no la natura privata di questo immobile.
 

Elisabetta48

Membro Senior
la "strada" catastalmente non esiste
Mi dispiace reintrodurre anche la mia vicenda, ma la somiglianza dei due casi è molta. Non lo è catastalmente parlando: nel caso di @eleonora buda la strada a catasto non esiste, nel mio caso la strada privata esiste al catasto con suo numero di foglio e particella e con certi proprietari. Dai rogiti appare che quel pezzo di terreno era stato venduto (per una quota di comunione) anche ad altri, che mai l'hanno rivenduto, e mi pare che i rogiti facciano testo.
Ciascuno sul suo tratto di proprietà antistante deve poter parcheggiare, senza occupare gli spazi altrui e ostacolare il transito.
Il problema è convincere gli arroganti
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
i vigili non hanno nessuna competenza territoriale.
perché non leggi i collegamenti postati? in questo momento la strada è privata ma non essendo regolamentata da una sbarra/cancello scorrevole,è aperta al pubblico passaggio di conseguenza la Municipale, alias Polizia Locale, può elevare contravvenzioni perché è operativo il codice della strada. Quando chiuderanno la strada, se sarà permesso ai proprietari, allora la situazione cambierà. Oggi chiunque può parcheggiare in quella strada anche se strada privata, quindi anche i clienti della palestra. Una volta messa la sbarra, e creato un apposito Regolamento di condominio per l'uso comune della strada che consentirà il parcheggio ai soli residenti, l'affittuario del locale che ha organizzato la palestra, potrà parcheggiare solo la sua auto, mentre i clienti vagheranno alla ricerca di un posto. Certo che sia il proprietario che l'inquilino del locale non saranno contenti.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
perché non leggi i collegamenti postati? in questo momento la strada è privata ma non essendo regolamentata da una sbarra/cancello scorrevole,è aperta al pubblico passaggio di conseguenza la Municipale, alias Polizia Locale, può elevare contravvenzioni perché è operativo il codice della strada.
La polizia municipale Può intervenire solo sulla strada pubblica o ad uso pubblico (vicinale), non negli ingressi privati. E se lo fa, il suo intervento può essere tranquillamente contestato. All'interno della proprietà privata, meglio se segnalata con un cartello all'ingresso, ciascuno dei frontisti, fatto salvo il passaggio comune, può sostare o fare quello che meglio crede, anche depositare del materiale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La polizia municipale Può intervenire solo sulla strada pubblica o ad uso pubblico
vedo che non hai letto il collegamento allora te lo posto

Le multe sulla strada privata
Fatte queste premesse necessarie, arriviamo alla domanda principale. I vigili possono elevare le multe in una strada privata? Come già detto, la risposta è sì: il Ministero dei Trasporti ha chiarito con il parere n. prot. 2507 del 29 aprile 2016 che, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, sta agli enti proprietari regolare la circolazione stradale con ordinanze rese note alla collettività (i cartelli stradali), come indicato dall'art. 5 comma 3.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
  • 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
  • 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
    • a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
    • b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    • c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
    • d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
    • e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;
    • f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
  • 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
  • 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

  • 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
Quindi, secondo quanto previsto dal già citato comma 10 dell'art. 38 del Codice della Strada, la Polizia Municipale potrà elevare le multe nelle le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico e i cittadini sono tenuti a rispettare i segnali stradali in base a quanto indicato dal comma 2 del medesimo articolo 38 del Codice della Strada. Questo viene confermato anche dall'art.75 del D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 che al comma 2 recita:

  • 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
L'articolo appena citato mette in evidenza anche una differenza che si rivela palese per motivi pratici. Il campo d'azione della Polizia Municipale si limita alle strade private di uso pubblico, ma non può estendersi alle strade private di uso privato: semplicemente perché se la strada privata è chiusa da cancelli o sbarre che ne limitino la circolazione al pubblico, il vigile non potrà fisicamente accedervi per controllare che vi siano irregolarità nella sosta.

Il parere del Ministero dei Trasporti specifica anche che nelle strade private ad uso privato la segnaletica, se presente, deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada e non può essere di fantasia: i vigili dunque non potranno entrare a elevare multe, ma la segnaletica deve essere a norma di legge, come già ripetuto nel comma 10 dell'articolo 38 del Codice della Strada.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
perché non leggi i collegamenti postati?

A me pare una forzatura o la lettura dell'articlista...o la "boiata" di chi ha espresso tal parere (ministero?).

Sottolineo che nell'articolo si cita una "strada privata ad uso pubblico"..quindi implicitamente si ammette l'esistenza di una "strada privata ad uso privato".

Altrimenti tutti i vialetti interni di certe strutture diventano "strade ad uso pubblico" non appena vi sia un locale commerciale.

Quindi in primis occorre stabilire (come suggerito anche da @Gianco ) la reale proprietà del "percorso" in oggetto e verificare se il Comune abbia mai emesso ordinanza che classifichi tale percorso come "ad uso pubblico".

E se tale ordinanza non esiste allora è un palese abuso di potere.
In caso di contestazioni su natura e/o proprietà mosse dal Sindaco è competenza del Giudice Ordinario dirimere la questione (quindi evitare inutili ricorsi al TAR)
 
Ultima modifica:

Elisabetta48

Membro Senior
Il campo d'azione della Polizia Municipale si limita alle strade private di uso pubblico,
Che sappia io, una strada privata è classificata di "uso pubblico" se consente l'accesso a una Chiesa, una scuola, un ufficio amministrativo...cioè se consente l'accesso a una generalità indiscriminata di persone. Non è certo l'accesso a una palestra privata che la fa diventare di uso pubblico.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Nel caso nostro, più che strada, è un vicolo che si estende sul fronte di pochi lotti che hanno lasciato una fascia all'esterno della recinzione per accedere ai propri cortili. Una strada oltre ad avere una certa larghezza, si sviluppa per una lunghezza importante, che fronteggi più proprietà su entrambi i lati e generalmente collega due o più strade.
 

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